Il patto di famiglia è l’istituto introdotto dal legislatore nel 2006 proprio per correre in aiuto delle tante società a regime familiare che affrontano il delicato problema del “successore”.
La ratio del patto di famiglia è che l’azienda, al momento dell’apertura del testamento, non debba subire gli effetti dannosi dati da emozioni, soggettività, e sentimento.
Il patto di famiglia infatti si occupa proprio di mettere “al sicuro” per tempo gli aspetti di corporate governance, organizzazione finanziaria e patrimoniale della società.
Il patto di famiglia è utilizzabile da qualunque imprenditore, anche piccolo.
Si tratta infatti della possibilità di trasferire ad uno o più discendenti l’azienda o quote di partecipazione al capitale della società di famiglia, senza che possano nascere contestazioni in sede di eredità.
Il patto di famiglia va stipulato per atto pubblico.
Bisogna pertanto recarsi dal proprio notaio di fiducia, insieme a coloro che sarebbero gli eredi legittimari se l’eredità dell’imprenditore fosse aperta in quell’istante (i legittimari sono gli eredi che la Legge tutela e che hanno il diritto di percepire una quota dell’asse ereditario, la quota di legittima).
In sede di stipula del patto si ci prefigge di evitare ripercussioni negative sulla società al momento della successione, eliminando il rischio di azioni giudiziarie riguardanti la divisione o la lesione di legittima.
Il patto di famiglia dunque non è un testamento ma un contratto!
Essendo un contratto, il patto di famiglia è sempre modificabile e può addirittura anche essere sciolto.
Il patto di famiglia anticipa gli effetti della morte del de cuius (effetti riferibili solo al contesto societario), senza che si incorra nel divieto dei patti successori.
Si realizza con la cessione di un ramo di azienda o la liquidazione di quote societarie in favore di eredi che non necessariamente corrispondono agli eredi legittimari.
Importante, in questo ultimo caso, che gli eredi legittimari vengano compensati con altri beni appartenenti all’asse ereditario o con il corrispondente in denaro affinché sia garantita la quota di legittima in sede di apertura dell’eredità.
In questo caso è lasciata ampia libertà di scelta agli eredi circa la natura delle compensazioni.
Il patto di famiglia regge la sua costruzione normativa sul valore stimato della azienda.
Fondamentale pertanto sarà fare un indagine o una perizia preventiva da allegare all’atto notarile sul valore dell’azienda di famiglia.
Il patto di famiglia può rischiare di non contemplare parti che solo in un momento successivo acquisteranno la qualità di eredi.
Cosa fare in quel caso?
Accadrà che al momento della successione anche a loro verrà liquidata una parte di eredità in compensazione del loro diritto.
Il patto di famiglia in definitiva, in eccezione al divieto dei patti successori, stabilisce anticipatamente le sorti dell’azienda di famiglia, facendo subentrare, ancor prima della dipartita del de cuius, gli eredi nella titolarità e nella gestione delle dinamiche societarie.
Nello sfortunato caso in cui dovessero insorgere vertenze o ci fossero interpretazioni incoerenti, la Legge prevede che obbligatoriamente queste vengano, in via preliminare, gestite da organismi di conciliazione.
Tutto ciò per evitare che tempi necessariamente dilatati, tipici del processo civile, gettino le sorti dell’impresa nella più nera sventura.
Il patto di famiglia porta con se un ulteriore vantaggio oltre quelli visti, quello fiscale!
La Legge infatti prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all’imposta) per i trasferimenti di aziende familiari, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni.
Il patto di famiglia pertanto esenziona dall’imposta di donazione, dall’imposta di trascrizione per le formalità relative e dall’imposta catastale per le relative volture.
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