MATERNITÀ SURROGATA: TRA DIVIETI E NUOVE APERTURE

La “maternità surrogata”, più correttamente definita “gestazione per altri” o, in breve, GPA, è una tecnica di fecondazione assistita che consiste nell’impianto dell’embrione nel corpo di una donna che non è la madre biologica del nascituro, bensì è una terza volontaria che si offre di portare avanti la gravidanza.

Tale percorso rappresenta una soluzione non solo per i singoli, ma anche per le coppie che non riescono ad avere un bambino per problemi di carattere fisiologico, personale o psicologico della futura mamma.

Nonostante la maternità surrogata sia ormai consentita in molti Paesi, l’Italia per il momento resta un passo indietro. Infatti, l’articolo 12, comma 6 della l. 40/2004 assoggetta a sanzione penale “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”.

Da tale norma, dunque, discende un divieto assoluto di surrogazione di maternità all’interno del territorio italiano. La norma prosegue, precisando che chiunque ricorra al percorso della gestazione per altri è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Ciò ha spinto molte coppie a recarsi all’estero per vedere coronato il loro desiderio di genitorialità: la tendenza, infatti, è quella di avviare il percorso di maternità surrogata al di fuori del territorio italiano, per poi tornare in Italia con il proprio bambino, una volta nato.

Tale pratica, come si può facilmente immaginare, ha generato e genera tuttora degli intensi dibattiti dottrinali e numerose pronunce giurisprudenziali.

Il problema, infatti, risiede nella possibilità o meno di riconoscere al neonato lo stato civile di figlio dei due genitori biologici nonostante non sia effettivamente nato dalla sua mamma biologica.

La più recente giurisprudenza ha portato l’attenzione sulla delicatezza della problematica e ha auspicato un intervento del legislatore sul punto.

Infatti, con la recentissima sentenza del 9 marzo 2021 la Corte Costituzionale ha espresso la propria posizione in materia di riconoscimento dei figli nati all’estero da madre surrogata, rimettendo al legislatore il compito di intervenire una volta per tutte per colmare i vuoti normativi.

La vicenda che è stata sottoposta all’attenzione della Corte ha ad oggetto una coppia italiana che, nel 2015, ha deciso di recarsi in Canada per intraprendere il percorso della maternità surrogata, al termine del quale la coppia è tornata in Italia con il neonato e ha chiesto al Tribunale italiano il riconoscimento della propria genitorialità.

La questione è arrivata direttamente al Giudice delle Leggi il quale, sulla scia delle precedenti pronunce sul tema, ha confermato che non è consentito il riconoscimento richiesto, in quanto contrario alla normativa italiana e, in particolare, “contrario a ragioni di ordine pubblico”.

Tale posizione richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 12193/2019, che esclude possa essere validamente trascritto in Italia il provvedimento straniero che riconosce il rapporto di filiazione tra genitori surroganti e neonato.

La Corte Costituzionale però, pur avendo escluso in termini assoluti la possibilità di procedere con un riconoscimento tout-court del provvedimento estero, ha altresì richiamato il principio di salvaguardia dell’interesse superiore del minore, tutelato dalla Dichiarazione di New York sui diritti del Fanciullo, in base al quale ogni scelta o decisione deve essere volta a “ricercare la soluzione ottimale per l’interesse del minore”.

Ed è evidente che, in un caso come quello di specie, l’interesse del minore sia proprio quello di essere legalmente riconosciuto come figlio dei due genitori surroganti.

Alla luce di questa conclusione, la Corte ipotizza una soluzione alternativa al riconoscimento della maternità surrogata, individuando nell’adozione lo strumento più adeguato.

Dunque, il genitore non biologico dovrebbe presentare richiesta di adozione del proprio figlio in modo tale da poter essere riconosciuto genitore a tutti gli effetti di legge.

Ma, come la Corte stessa evidenzia, anche tale soluzione presta il fianco a delle problematiche non di poco conto. Per esempio, potrebbe accadere che, nel caso in cui sopravvenga una crisi all’interno della coppia dei surroganti, il membro della coppia che è anche genitore biologico non presti il proprio consenso all’adozione in favore dell’altro.

In conclusione, una vera e propria soluzione, al momento, non esiste.

La Corte, dunque, invita il legislatore a colmare al più presto il vuoto normativo, individuando un procedimento ad hoc che consenta l’adozione dei bambini nati all’estero da madre surrogata da parte del genitore non biologico.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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1 commento su “MATERNITÀ SURROGATA: TRA DIVIETI E NUOVE APERTURE”

  1. Bellissimo articolo e bien spiegato! Speriamo che l’Italia arrivi anche se tardi come sempre al progresso che esiste già in altri paesi.

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