La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico previsto dall’art. 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965, che viene erogato in favore dei familiari in caso di decesso del pensionato o del lavoratore assicurato.
Nel primo caso si parla di “pensione di reversibilità”, nel secondo di “pensione indiretta”.
Affinché il coniuge possa beneficiare di tale trattamento non è necessario che egli sia posto a carico del defunto, ma è sufficiente l’esistenza del rapporto coniugale.
Mentre è sempre stato chiaro che tale prestazione debba essere corrisposta nei confronti del coniuge del defunto, numerosi dubbi e contrasti giurisprudenziali si sono presentati con riferimento ai casi in cui il defunto fosse separato dal proprio coniuge al momento del decesso.
Secondo un orientamento – precisato nella circolare n. 185 del 2015 e prevalente fino a pochi giorni fa -, nel caso di separazione il coniuge aveva diritto alla prestazione in favore dei superstiti solo nel caso in cui fosse stato titolare di un assegno alimentare. Nel caso contrario invece in cui non avesse ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno, la pensione non gli veniva riconosciuta.
Rimaneva però un altro orientamento, che invece tendeva a riconoscere il diritto all’assegno in favore del coniuge separato indipendentemente dalla titolarità dell’assegno alimentare.
L’INPS, con la Circolare n. 19 del 1° febbraio scorso ha recentemente eliminato ogni dubbio, invertendo la rotta e scalzando la tendenza prevalente fino a quel momento.
Ha infatti aderito al costante orientamento della Corte di Cassazione, la quale ritiene che non sussista alcuna distinzione a seconda che il coniuge superstite sia titolare o meno del diritto all’assegno alimentare.
Di conseguenza, recependo la consolidata giurisprudenza della Corte, l’INPS ha stabilito che il coniuge separato debba essere equiparato al coniuge non separato, in quanto si presume che entrambi fossero a carico del pensionato/lavoratore defunto.
Inoltre, quanto alla definizione delle domande, la circolare precisa che le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa, nonché quelle pendenti alla predetta data, debbano essere definite in base ai nuovi criteri.
È altresì ammesso il riesame delle domande giudiziali respinte, purché il giudizio sia ancora pendente e non sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato.
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