La mediazione è stata introdotta con il decreto legislativo n. 28 del 2010: consiste nell’attività professionale svolta da un soggetto terzo ed imparziale che assiste due o più parti al fine di guidarle nella ricerca di una definizione bonaria della controversia tra loro insorta.
Con riferimento ad alcune cause, la mediazione è condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziale, vale a dire che non sarà possibile agire in giudizio senza aver prima effettuato un tentativo di mediazione.
L’art. 5 del decreto 28/2010 disciplina la mediazione con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Abbiamo già dedicato un articolo al decreto ingiuntivo quale strumento per eccellenza del recupero del credito, poiché consente di ottenere un rapido riconoscimento giudiziale del proprio diritto; il creditore, infatti, attraverso il procedimento per ingiunzione, ottiene un provvedimento del giudice in forza del quale il debitore è obbligato a corrispondere la somma dovuta.
La caratteristica principale del decreto ingiuntivo sta nel fatto che viene emesso inaudita altera parte, ovvero in assenza di contraddittorio con il debitore: l’avente diritto si rivolge al giudice fornendo elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del proprio diritto ed ottiene il provvedimento in suo favore.
Tuttavia, per tutelare il diritto di difesa del debitore che non ha avuto modo di partecipare al procedimento di emissione del decreto e non ha, quindi, potuto “dire la sua”, è prevista la possibilità di instaurare un procedimento successivo all’emanazione del decreto, con il quale il debitore potrà fornire tutti gli elementi che ritiene più opportuni per dimostrare l’insussistenza del proprio obbligo. Tale procedimento “successivo” ed eventuale prende il nome di “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Per quanto riguarda l’obbligo di procedere alla mediazione nell’ambito dei procedimenti per ingiunzione, l’art. 5 del decreto 28/2010 stabilisce che la mediazione non è obbligatoria “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione”.
In sede di prima udienza infatti, nell’ambito del procedimento di opposizione, il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta delle parti di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o sulla richiesta di revoca della stessa.
Una volta che il giudice avrà deciso, sarà necessario presentare istanza di mediazione. Ma a chi spetta farlo? All’opponente, che ha proposto il giudizio di opposizione (quindi il debitore) o all’opposto (quindi il creditore)?
La risposta a tale quesito arriva direttamente dalla Corte di Cassazione che nella recentissima sentenza 19596 del 18 settembre scorso ha specificato che tale onere grava sull’opposto, quindi sul creditore.
Pertanto, dopo la prima udienza del giudizio di opposizione, sarà il creditore a dover prendere l’iniziativa per promuovere la mediazione, altrimenti la Corte ha stabilito che la conseguenza all’inottemperanza a tale obbligo è la pronuncia di improcedibilità, alla quale segue la revoca del decreto ingiuntivo.
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