Al giorno d’oggi, purtroppo, sono sempre più numerose le famiglie che non riescono a far fronte alle spese necessarie per il sostentamento e le cause sono le più disparate: dalla perdita del lavoro, ad una riduzione dello stipendio o una malattia che abbia richiesto un dispendio economico considerevole.
Il sovraindebitamento è un fenomeno oggi molto diffuso, definito dalla legge n. 3 del 2012 come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
La stessa legge n. 3 del 2012 ha l’obiettivo di correre ai ripari offrendo al consumatore degli strumenti che gli consentano di risolvere la crisi in modo definitivo.
Quello di cui vogliamo parlarvi oggi è il Piano del Consumatore.
Innanzitutto, occorre specificare che quando si parla di “consumatore” si fa riferimento ad una persona fisica che abbia assunto dei debiti per far fronte ad esigenze personali o della famiglia, senza che vi sia alcun legame con un’eventuale attività di impresa ad essa collegata.
Con il piano del consumatore, il debitore propone un piano di risanamento dei debiti all’Organismo di Composizione della Crisi (che solitamente è un professionista, avvocato o commercialista) nominato dal Presidente del Tribunale.
Effettuata un’accurata valutazione circa la fattibilità del piano, tenendo conto delle reali possibilità di spesa del debitore, della mancanza di colpa nella determinazione della posizione debitoria e della condotta collaborativa adottata dal debitore stesso, lo stesso viene presentato al giudice il quale, se lo ritiene soddisfacente, lo autorizza eliminando anche le eventuali passività che non possono essere in alcun modo sanate.
Nel presentare il piano al giudice, l’organismo di composizione della crisi deve redigere una relazione nella quale, accanto ad una valutazione circa la fattibilità concreta del piano, deve indicare le cause della situazione di indebitamento e le ragioni che impediscono l’adempimento regolare delle proprie obbligazioni.
La particolarità di questo strumento sta nel fatto che i creditori non possono in alcun modo partecipare alla determinazione del piano e alla decisione del giudice: tutto il meccanismo si sviluppa a partire da una proposta del debitore che viene sottoposta all’attenzione del giudice e dal giudice stesso decisa, senza che i creditori possano esprimere il loro consenso o dissenso.
Si tratta comunque di un meccanismo che si struttura non solo a vantaggio del debitore, ma anche del creditore, nonostante questi non abbia la possibilità di prendere parte al procedimento.
Infatti, il piano del consumatore è una valida alternativa alla procedura esecutiva che, se intrapresa in mancanza di beni utilmente aggredibili, finisce per essere un buco nell’acqua, oltre a comportare spese di accesso ben più alte rispetto a quelle del procedimento di composizione della crisi.
Normalmente il giudice nel valutare se accogliere o meno la proposta del debitore, tiene conto di elementi quali:
· L’esistenza di una reale situazione di sovraindebitamento;
· La condotta collaborativa del debitore che mostri la volontà di giungere alla definizione della sua stessa situazione debitoria;
· La mancanza di colpa del debitore con riferimento alla situazione di sovraindebitamento in cui verte;
· Il non aver usufruito della stessa procedura nei cinque anni precedenti.
Una volta che il giudice abbia accolto il piano del consumatore e dopo che lo stesso sia giunto a compimento, il debitore è esdebitato: significa che è liberato completamente e definitivamente da tutti i debiti residui cui non riesce a far fronte.
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