La tutela del consumatore è una questione che ci sta molto a cuore tanto che, chi ci segue da tempo, sa che abbiamo dedicato molti articoli a questo tema.
Recentemente abbiamo parlato del diritto di recesso, di come si esercita e di quali sono le situazioni nelle quali è ammesso.
Come abbiamo ampiamente spiegato nell’articolo dedicato, in linea generale non è possibile “cambiare idea” e quindi restituire l’oggetto acquistato a fronte della restituzione della somma data in pagamento. Esistono ipotesi eccezionali, come quelle relative agli acquisti a distanza per i quali esiste una disciplina specifica: nel caso in cui il contratto sia stato stipulato a distanza (telefonicamente, per esempio) o al di fuori dei locali commerciali (piazze, manifestazioni…) è previsto il cosiddetto diritto di ripensamento, che consente di recedere senza costi dal contratto entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione.
Oggi invece vogliamo parlare degli strumenti a disposizione dell’acquirente nelle ipotesi in cui non si voglia ottenere un annullamento del contratto stipulato, bensì una tutela a fronte del malfunzionamento o del vizio del prodotto acquistato.
Per queste ipotesi è prevista una disciplina che tutela ampiamente il consumatore, attribuendogli la possibilità di scegliere lo strumento di tutela che ritiene più opportuno in relazione alla sua specifica situazione ed esigenza.
Innanzitutto, è possibile chiedere la sostituzione del prodotto o la riparazione dello stesso, che dovrà avvenire senza alcuna spesa a carico dell’acquirente.
Nelle ipotesi in cui la riparazione non sia possibile o sia troppo onerosa per il venditore o quando il venditore non adempia al’obbligo di sostituire o riparare l’oggetto in tempi utili in relazione alle esigenze dell’acquirente, questi potrà ottenere una riduzione del prezzo (che implica che si possa chiedere una parte della somma versata a fronte della minor soddisfazione derivante dal vizio del prodotto) o la restituzione della somma versata.
È importante però che il vizio di conformità sia denunciato al venditore entro due mesi dal momento in cui il difetto è stato scoperto, pena la decadenza dal diritto di ottenere la restituzione della somma o la sostituzione o riparazione del prodotto.
In aggiunta a questi strumenti, la legge prevede anche la possibilità di chiedere un risarcimento degli eventuali danni subiti a causa del difetto/malfunzionamento dell’oggetto acquistato, ma l’azione dovrà essere intrapresa non nei confronti del venditore, bensì nei confronti del produttore, ovvero colui che ha fabbricato il bene o un suo componente.
Il diritto al risarcimento potrà essere esercitato entro tre anni, a seguito dei quali maturerà la prescrizione che impedirà definitivamente di rivalersi nei confronti del produttore e di ottenere il risarcimento.
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Vendita online e tutela del consumatore
ciao, scusami ti è sfuggita una imprecisione, il diritto di recesso o ripensamento si può esercitare per gli acquisti online entro il termine di 14gg dalla data di consegna del prodotto e non dalla data della sottoscrizione del contratto come risulta scritto nel tuo blog. Credo di essere stata utile, buon lavoro
Gentile Rosalba, grazie per la segnalazione.
A dire il vero non è scorretto quanto indicato nell’articolo, poichè il diritto di ripensamento per gli acquisti online si può esercitare entro il termine di 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto quando siano stati acquistati dei servizi.
Invece, nel caso di compravendita di beni, il termine decorre dal momento della consegna della merce.
Avv. Laura Citroni
grazie mi è stato molto utile in quanto non ero a conoscenza per un acquisto online andato male per un difetto del prodotto.