Disdetta e recesso sono due strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione delle parti di un contratto affinchè le stesse possano decidere di non proseguire nel rapporto obbligatorio.
I due termini individuano istituti nettamente differenti ma spesso vengono erroneamente utilizzati come sinonimi. Vediamo quali sono le differenze.
La disdetta è un atto unilaterale con il quale si comunica alla controparte che, allo scadere del contratto, non si intende procedere al rinnovo.
È un atto recettizio: significa che acquista efficacia nel momento in cui la controparte ne viene a conoscenza. Per questo motivo, è importante rispettare i termini previsti dal contratto per l’esercizio del diritto di disdetta: la ricezione della comunicazione dovrà avvenire entro il termine indicato (si noti bene: la ricezione, non l’invio!).
Con il recesso invece, si esprime la volontà di sciogliere il contratto che è ancora in corso.
Il diritto di recesso può essere previsto dalla legge o dalle parti stesse mediante apposita clausola contrattuale: in ogni caso, è spesso subordinato al pagamento di un indennizzo o al rispetto di un termine di preavviso.
In un articolo che abbiamo pubblicato recentemente sul blog, abbiamo spiegato come non sia possibile svincolarsi da un contratto per il solo motivo che “ci si è pentiti”, perché altrimenti verrebbe meno il senso dell’istituto contrattuale e della sua vincolatività. In quella sede quindi abbiamo spiegato accuratamente quali sono le cause che la legge prevede espressamente per lo scioglimento di un contratto, specificando le differenze tra disciplina della risoluzione e disciplina della rescissione.
Volendo fare una piccola sintesi, la risoluzione si ricollega a tre fattispecie:
- Inadempimento (una delle parti non rispetta gli accordi);
- Impossibilità sopravvenuta (per una delle parti diventa impossibile eseguire la prestazione);
- Eccessiva onerosità sopravvenuta (l’esecuzione del contratto diventa eccessivamente onerosa ed impegnativa).
La rescissione invece, può verificarsi in presenza di due situazioni, legate alle circostanze nelle quali il contratto è stato stipulato:
- Situazione di pericolo (l’esempio tipico è quello della guida alpina che si offre di effettuare un salvataggio a fronte di un vantaggio economico);
- Stato di bisogno (le condizioni contrattuali sono sproporzionate ed inique, avendo una parte approfittato della situazione di necessità della controparte).
Da ultimo abbiamo anche ricordato che l’unica ipotesi in cui è concesso al contraente di “cambiare idea” è quella relativa ai contratti stipulati a distanza o comunque fuori dagli esercizi commerciali.
In tale ipotesi infatti, sarà sufficiente inviare entro 14 giorni una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede del professionista con cui è stato stipulato il contratto per ottenerne l’immediato scioglimento.
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