DIRITTO DI RECESSO, RISOLUZIONE E RESCISSIONE

Oggi abbiamo deciso di affrontare il tema del diritto di recesso, prendendo spunto da un caso che ci è stato presentato in studio.

Un cliente ci chiedeva se esiste la possibilità di recedere unilateralmente da un contratto per il solo motivo che “abbiamo cambiato idea”: quando, per esempio, siamo stati frettolosi nel valutare la convenienza o il nostro effettivo interesse nei confronti di un affare e ci troviamo vincolati ad un contratto che non ci soddisfa appieno.

Cosa possiamo fare in questi casi?

La legge permette di sottrarsi agli impegni assunti con la sottoscrizione di un contratto solo in casi ben precisi: si parla di risoluzione e di rescissione.

La risoluzione può essere ottenuta in tre situazioni particolari:

  1. quando la controparte si rivela inadempiente e dunque non rispetta gli accordi (c.d. risoluzione per inadempimento);
  2. quando per una delle parti diventa impossibile eseguire la propria prestazione (c.d. risoluzione per impossibilità sopravvenuta);
  3. quando l’esecuzione della prestazione, a causa di un evento straordinario, diventa eccessivamente onerosa o impegnativa per la parte obbligata, tanto da giustificare la risoluzione del contratto (c.d. risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta).

La rescissione invece, consente di slegarsi dagli impegni contrattuali in ragione di motivi legati alle circostanze che hanno condotto alla stipulazione del contratto. Le due ipotesi sono quella del contratto concluso in una situazione di pericolo, per esempio la guida alpina che si offre di effettuare un salvataggio a fronte di un cospicuo pagamento, e quella del contratto concluso in stato di bisogno, cioè quando, proprio sfruttando la situazione di necessità della controparte, si stipula con essa un contratto a condizioni evidentemente inique e sproporzionate.

A dire il vero, una possibilità di “cambiare idea”, il nostro ordinamento la prevede, ma solo in circostanze particolari. Ve ne abbiamo già parlato in un articolo ad hoc, proprio in ragione dell’importanza che questa novità legislativa riveste: è il caso dei contratti stipulati a distanza o comunque fuori dai locali commerciali, tra professionista e consumatore.

In queste ipotesi la legge tutela il consumatore riconoscendogli il c.d. diritto di ripensamento.

Il consumatore potrà infatti esercitare il suo diritto di recesso semplicemente inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede del professionista con cui ha stipulato il contratto, entro 14 giorni dalla data della firma.

Al di fuori di queste ipotesi ben precise (risoluzione per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta, rescissione per stato di pericolo o stato di bisogno, diritto di recesso per contratti stipulati fuori dai locali commerciali) non esiste per i contraenti la possibilità di sottrarsi agli impegni contrattuali, a meno che non sia espressamente prevista nel contratto una modalità concordata dalle parti, che non rientri tra le ipotesi previste dalla legge.

Quindi il consiglio è quello di stare molto attenti quando si firma un contratto, perché un contratto è un impegno (il più delle volte) inderogabile!

 

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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