COSA SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE?

Un tema attuale nella vasta realtà dei contratti tra fornitori di servizi (professionisti) e consumatori (utenti) è quello delle clausole vessatorie.

Cerchiamo, innanzi tutto, di capire cosa s’intende per clausola vessatoria.

Una clausola si definisce vessatoria quando comporta per il consumatore, o più in generale per una parte contrattuale, un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

La disciplina delle clausole vessatorie è stabilita sia nel codice civile all’art. 1341 c.c. che nel codice del consumo, il D.lgs. 206/2005.

In primo luogo, è necessario individuare l’ambito di applicazione della normativa in materia di clausole vessatorie tra imprese e distinguerlo da quello speciale riservato alle disposizioni prettamente rivolte ai consumatori. 

Per quanto attiene ai contratti conclusi tra soggetti aventi pari forza contrattuale, resta applicabile esclusivamente la normativa del codice civile. Infatti, ai rapporti tra imprese/professionisti (cd. business to business) si applica la tutela generale prevista dall’art. 1341 c.c.

Invece, ai rapporti che coinvolgano i consumatori (cd. business to consumer) si applica la tutela speciale prevista dagli artt. 33 ss. del D.lgs 206/2005 (cd. Codice del Consumo).

Altra differenza fondamentale tra i due istituti si colloca nel differente presupposto di efficacia:

  • Perché la clausola, seppur vessatoria, sia efficace nei rapporti tra imprese, è sufficiente che sia approvata specificatamente per iscritto, attraverso la doppia firma;
  • Invece, nei confronti del consumatore, la clausola vessatoria è efficace solo se oggetto di trattativa specifica e individuale.

Per quanto concerne il tema della trattativa individuale, sono stati consumati fiumi d’inchiostro. Si tratta di una fase ben più complessa della mera doppia sottoscrizione, poiché richiede lo svolgimento di una seria ed effettiva negoziazione che abbia ad oggetto il particolare rapporto o il particolare accordo disciplinato dalla clausola stessa.

Con riferimento alle clausole vessatorie e ai consumatori, fondamentale è evidenziare come gli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo sanzionino con la nullità le clausole considerate vessatorie.

L’intento, come evidenziato dall’art. 33 del Codice del Consumo, è dichiaratamente quello di tutelare la parte debole, ossia il Consumatore. Il giudice dovrà valutare la clausola incriminata nel quadro complessivo della relazione contrattuale, e dovrà accertarne la vessatorietà, stabilendo se, in concreto, vi sia un effettivo squilibrio a svantaggio della parte debole.

La tutela è rivolta a tutti i consumatori, ovvero a tutte le persone fisiche che concludono un contratto per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Ma quali sono i criteri per stabilire che una clausola è effettivamente vessatoria?

La vessatorietà di una clausola viene stabilita tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, considerando le circostanze presenti al momento della conclusione.

In linea generale, così come dall’elenco esemplificativo contenuto nell’art. 33, le clausole contenute nel contratto tra fornitore e consumatore devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio prevale sempre l’interpretazione più favorevole all’utente. Si tratta in senso tecnico del “principio della trasparenza”.

Inoltre, tra le altre, sono considerate vessatorie le clausole che:

  • escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento;
  • consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso;
  • consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto;
  • stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione

In ambito giudiziale, il professionista ha l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa. Invece, il consumatore deve limitarsi a provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e ad allegare che le clausole corrispondono a quelle presunte vessatorie o considerate in ogni caso vessatorie.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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