Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione nei confronti della protezione dei dati personali, anche in ragione del fatto che i dispositivi elettronici che vengono utilizzati quotidianamente hanno raggiunto dei livelli di innovazione elevatissimi e sono in grado di immagazzinare ed archiviare un’enorme quantità di dati.
In tale quadro, anche l’impiego di droni ha comportato la necessità di stabilire delle regole che ne consentano l’utilizzo senza, però, arrecare dei danni a terzi.
Si tratta di una regolamentazione che, come accade sempre più frequentemente, si colloca in un momento cronologicamente successivo al fatto di interesse: è evidente che la tecnologia si muove e cresce velocemente, tanto che l’attività legislativa non interviene a monte, prima che i fatti lesivi si verifichino, ma interviene solo “a fatto compiuto”, una volta che l’impiego dello strumento tecnologico realizzi delle situazioni che necessitino di essere disciplinate dalla legge.
Per i droni si è verificata la medesima situazione: il drone infatti è da anni utilizzato in ambito militare e, più in generale, dalle forze dell’ordine, per scopi di pubblica sicurezza, vigilanza, monitoraggio ambientale, operazioni di ricerca e di salvataggio (si pensi all’impiego di un drone per sorvolare una montagna alla ricerca di un alpinista disperso).
Accanto ai droni per uso professionale, l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un’altra categoria di droni, quelli ad uso ricreativo o sportivo. Mentre per i primi è necessario un vero e proprio brevetto di volo con l’autorizzazione al pilotaggio, oltre all’obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa, per i secondi nulla di tutto ciò è necessario: è sufficiente acquistarne uno ed imparare a manovrarlo, per poterlo utilizzare per i propri fini.
Tuttavia, è bene ricordare che l’utilizzo del drone non può esser preso alla leggera.
Ci sono delle regole da rispettare al fine di evitare di violare la privacy altrui.
Tali regole sono contenute nel Regolamento UE 679/2016 e sono state riassunte dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la quale ha predisposto un vademecum contenente tutte le indicazioni che devono essere rispettate se non si vuol rischiare un procedimento penale.
La regola aurea è quella di evitare intrusioni nella sfera intima altrui: la nostra libertà finisce dove inizia la libertà degli altri. Ciò significa che non è possibile invadere spazi privati come giardini, piscine o cortili, a maggior ragione è assolutamente vietato riprendere ciò che accade all’interno di un’abitazione avvicinandosi alle finestre o ai balconi.
Anche nei casi nei quali siano state legittimamente registrate delle immagini che ritraggono persone, per esempio in luoghi pubblici, ai fini della pubblicazione delle riprese o della loro diffusione è comunque necessario munirsi del consenso degli interessati; laddove ciò non sia possibile, le immagini potranno essere pubblicate solo se i volti non sono riconoscibili, perché ripresi da lontano, o se sono stati opportunamente oscurati con i software appositi.
Allo stesso modo, è vietata la registrazione di conversazioni private. Nei casi in cui una conversazione dovesse essere inavvertitamente registrata, potrà essere utilizzata e diffusa solo nel caso in cui non sia possibile, dall’ascolto della stessa, individuarne gli interlocutori o l’argomento trattato.
È altresì vietata la condivisione di immagini che contengano informazioni private quali indirizzi di casa o targhe di automobili.
Il Garante della Privacy, infine, precisa che nel caso in cui fosse possibile individuare il pilota del drone, ci si può rivolgere a lui per ottenere informazioni circa l’utilizzo delle immagini registrate e, se si sospetta di essere stati inquadrati contro la propria volontà, è opportuno in quella sede manifestare il proprio dissenso alla pubblicazione delle riprese.
Infine, nel caso si ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, all’Autorità giudiziaria.
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