Siamo certe che a chiunque sia capitato, almeno una volta nella vita, di acquistare un prodotto online, magari usato, tramite una di quelle piattaforme che mettono in contatto privati venditori e acquirenti.
Ormai è veramente semplicissimo acquistare online da privati: solitamente si scarica un’app (ce ne sono a bizzeffe), si inserisce la parola chiave nella barra di ricerca, si seleziona l’articolo scelto tra i numerosi che vengono proposti e si procede al pagamento in meno di un minuto.
La facilità con cui ormai è possibile scambiare prodotti direttamente dal proprio divano di casa, unita all’affidabilità dei siti e delle app ormai utilizzate da milioni di persone, fa sì che gli utenti non si pongano molte domande relativamente ai rischi che si corrono effettuando acquisti da remoto presso privati.
In realtà, è consigliabile prestare attenzione ad una serie di elementi, per evitare delusioni e raggiri.
Infatti, mentre nel caso in cui il venditore sia un’azienda o una società, l’acquirente è tutelato dal codice del consumo, che prevede una serie di tutele quali il diritto di recesso e la garanzia biennale, nell’ipotesi di acquisto tra privati tali tutele non sono previste.
Ma cosa accade, quindi, se l’articolo che ci viene spedito non è quello che ci aspettavo? Se presenta uno stato differente rispetto a quello promesso?
Sebbene, come anticipato, le tutele in caso di acquisto tra privati siano effettivamente ridotte rispetto all’ipotesi di acquisto presso un negozio, comunque la legge non ci lascia completamente “scoperti”; al contrario, le norme generali del codice civile che disciplinano i negozi giuridici trovano applicazione proprio alla casistica di nostro interesse.
Ed infatti, sarebbe scorretto pensare che il venditore non abbia alcun obbligo solo perché vende il suo articolo privatamente; diversamente, egli deve rispettare una serie di regole che la legge impone a garanzia e tutela di ogni tipo di negoziazione e trattativa.
Per esempio, il venditore dovrà tener conto di quella che, in gergo tecnico, è la cosiddetta “tutela dell’affidamento”: dovrà, cioè, rispettare l’aspettativa dell’acquirente il quale, a fronte di uno stato avanzato della negoziazione, si aspetta che l’affare verrà portato a conclusione.
Inoltre, l’acquirente è sempre tenuto al rispetto delle regole di buona fede e correttezza che devono sempre guidare la fase delle trattative.
Va aggiunto anche che il venditore ha sempre l’obbligo di garantire la corrispondenza tra il prodotto che viene proposto sull’app, spesso anche mostrato mediante il caricamento di fotografie, ed il prodotto che viene poi inviato all’acquirente.
Ma la garanzia deve riguardare anche la corrispondenza tra lo stato di conservazione/usura che viene dichiarato e quello reale: sarebbe molto scorretto se si spacciasse un oggetto per “quasi nuovo” quando invece presenta dei segni di usura piuttosto evidenti.
A fronte della violazione di uno dei suddetti obblighi, l’acquirente ha a disposizione lo strumento della risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, che stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Dalla lettura della norma si evince dunque che l’acquirente ha due possibilità: agire in giudizio e chiedere l’adempimento dell’obbligazione assunta dal venditore oppure chiedere la risoluzione del contratto, dunque la restituzione delle somme che siano eventualmente state già corrisposte.
In ogni caso, l’acquirente ha anche sempre la possibilità di chiedere che il venditore sia condannato a risarcire il danno eventualmente arrecato: sarà però onere dell’acquirente stesso dimostrare la reale ed effettiva sussistenza del danno subito.
In generale, comunque, si consiglia di essere molto prudenti quando si acquistano degli articoli online: è sempre meglio effettuare delle indagini sul venditore, verificare le recensioni e, se possibile, accordarsi per il pagamento e la consegna di persona, in modo tale da poter verificare dal vivo lo stato del prodotto acquistato.
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Ho concordato verbalmente l’acquisto di una figurina per la mia raccolta con un venditore. Nel frattempo mi arriva un pacco contenente una serie di figurine acquistate in blocco tra cui trovo quella che avevo cooncordato l’acquisto con il provato.
Comunico che non mi interessa più in quano per una forma di convenienza declino l’acquisto. Peraltro lui stesso mi comunica che aveva preferito vendermela a discapito di altri acquirenti quindi uggerisco di proporla a loro considerato che si trattava di una figurina numerata. A questo punto asserisce che devo comunque acquistarla perchè il contratto tra le parti si è perfezionato con l’accordo. Faccio notare che non è così e per ripicca mi “sputtana” sul gruppo con conseguenti commenti negativa da parte di coloro che si sono bevuti le informazioni presentati ad hoc. Potrebbe darmi dei chiarimenti e come effettivamente stanno le cose ovvero se ho ragione o torto? Grazie in anticipo.
Gentile Alessandro,
per quanto riguarda i contratti conclusi tra soggetti privati, la legge non prevede discipline particolari. Pertanto, se al momento delle trattative vi è stato un incontro di volontà – e quindi la sua intenzione di acquistare la figurina è efficacemente pervenuta al venditore – e nessuno di Voi ha manifestato l’intenzione di stipulare un accordo in una forma diversa, il contratto può considerarsi concluso.
Alla vendita tra privati, infatti, non si applicano le regole previste dal Codice del Consumo riguardanti la vendita tra un professionista ed un consumatore. Nel Suo caso, quindi, ed in altri di tale natura, non è esplicitamente previsto il diritto di recesso.
Resto a Sua disposizione qualora voglia approfondire questa od altre tematiche.
Salve dottssa,
Cercando su internet informazioni in merito al mio problema, ho trovato questa interessante pagina che credo possa soddisfare una mia specifica necessità di informazioni.
Qualche mese fa ho venduto su ebay da privato degli oggetti abbastanza costosi, strumenti tecnici medici utilizzati come campioni per fiere.
Nelle mie inserzioni, estremamente dettagliate di fotografie sulle condizioni, dichiaravo ogni dettaglio sulla provenienza e sulle caratteristiche, nonché sulla mancanza di garanzie mie e del produttore originale, in quanto prodotti usati come demo, privi di seriali e lotti, ma in ottime condizioni funzionali in quanto poco usati ed usati per lo più come esposizione, appunto.
Nei miei annunci, dichiaro la non accettazione delle restituzioni.
Ho venduto un primo prodotto a circa 6000 euro da un acquirente americano, e dopo averlo spedito, un secondo oggetto dallo stesso acquirente per circa 4000 euro.
Dopo aver ricevuto l’oggetto, l’acquirente contesta la mancanza di seriale (cosa che io avevo specificato nelle vendita).
Respinge la seconda spedizione immaginando che anche il secondo oggetto era nelle stesse condizioni.
Ebay, col proprio servizio di protezione acquirenti, decide unilateralmente che l’oggetto non è conforme, e rimborsa acquirente.
Non c’è stato alcun verso, nonostante le spiegazioni e le prove che l acquirente contestava qualcosa che non era occulto ma dichiarato, di far cambiare idea alla decisione.
Comprendo perfettamente che ebay è un operatore di vendita privata ed opera secondo le proprie regole, ma le proprie regole non possono andare oltre la legge.
Ebay ha unilateralmente deciso di togliermi dei soldi, obbligarmi a accettare reso e pagare spese per riavere oggetto, sulla base di una richiesta pretestuosa e non onestà (frutto della fretta dell acquirente nel acquistare oggetto senza leggere dettagliata descrizione, per sua stessa ammissione successiva)
Ebay mi ha procurato un danno ingente, mi ha trattenuto dei soldi sul suo sistema per rimborsare il secondo oggetto e chiede indietro parte dei soldi della prima vendita, oltre alle spese di spedizione varie tra Italia ed America che ho dovuto affrontare.
Vi sono, credo, abusi di queste garanzie e di questi obblighi di rimborso, trattandosi di vendite private, seppure gestite da un terzo attore che se ne infischia del buon senso nelle trattative?
Gentilssimo,
visto l’importo della merce ed in considerazione del danno subito, le consiglio di interpellare il suo legale di fiducia per approfondire gli aspetti giuridici della vicenda e valutare l’opportunità di una azione.
Eventualemtne anche inviare una pec a eBay denunciando l’accaduto può essere un primo step
Buongiorno
ho partecipato ad un’asta telematica e l’ho vinta. Ho pagato l’oggetto messo all’asta da un privato. Tutto è avvenuto come da regolamento del portale di aste. Il venditore non vuole consegnarmi l’oggetto sostenendo che il prezzo a cui si è conclusa l’asta è troppo basso. La piattaforma che ha organizzato l’asta mi ha dapprima rimborsato dicendo che avrebbe annullato la vendita. Quando ho fatto notare che la compravendita si era perfezionata tra me e il venditore e che loro non erano soggetti del contratto hanno quindi cambiato tiro dicendo che la compravendita era ancora valida e che semplicemente avevano annullato la transazione. Il venditore si appella alla cancellazione della vendita da parte della piattaforma per non consegnarmi il bene.
Intendo rivalermi sia sulla piattaforma che sul venditore.
Gentilissimo,
bisognerebbe approfondire la questione. Leggere il regola mento dell’asta e capire meglio cos’é successo.
Dalel poche informazioni, non riesco a darle un parere
Buongiorno,
ho acquistato un oggetto sulla piattaforma online di compravendita tra privati per poco più di 50€. L’oggetto risultava originariamente rispedito al mittente ma successivamente mi è stato consegnato. Nel frattempo sia io acquirente sia il venditore abbiamo segnalato il problema alla piattaforma, che ha concordato di rimborsarci entrambi in via eccezionale, nonostante sapesse che ho ricevuto il pacco. Il venditore ora mi chiede metà dei soldi che ho ricevuto del rimborso, poichè oltre all’oggetto ho ricevuto pure i soldi. Legalmente, chi ha ragione? perchè vorrebbe mandarmi una lettera dall’avvocato…che non commento. Ho dei doveri verso il venditore? D’altro canto lui ha comunque ricevuto la cifra per il quale ha fatto la vendita, quindi tecnicamente non ha perso soldi. grazie
Buonasera Daniele,
Dato che è stata la piattaforma a decidere di rimborsare entrambi, escluderei vi siano obblighi giuridici nei confronti del venditore, specialmente in ragione del fatto che la piattaforma era a conoscenza della situazione e che, come anche da Lei precisato, lo stesso venditore ha comunque ricevuto il prezzo, quindi nessuno dei due ha subito una perdita economica.
La richiesta del venditore non sembra avere un solido fondamento legale ma, se desidera evitare controversie, potrebbe al limite valutare un accordo bonario.
La lettera di un avvocato, comunque, non implica necessariamente un’azione legale imminente, ma solo un tentativo di pressione.
Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
Buongiorno Dottoressa, ho acquistato un tavolino online per 189 euro di cui 100 euro per il tavolo e 89 di spedizione.
Il contratto di spedizione ed assicurazione è stato stipulato dal venditore privato, che ora si rifiuta di corrispondermi l’intera somma perché a detta sua la spedizione l’ho chiesta io (ma lui si è reso disponibile) e le spese di spedizione nonché L’onere e il rischio debbano essere sopportate dal compratore citando l’articolo 1510 c.c. Non ho effettuato il pagamento tramite la protezione acquisti (e in quel caso avrei avuto indietro l’intera somma) e lui si rifiuta di collaborare e di inviarmi i documenti di spedizione e assicurazione, così facendo lui si ritrova i miei soldi, i soldi dell’assicurazione e anche il tavolo (da me rifiutato viste le condizioni che però ora potrebbe anche aggiustare e rivendere)
Come faccio a recuperare la somma? È giusto che lui citi l’articolo 1510? Tutti gli articoli relativi all’inadempimento e al contratto dovrebbero essere più azzeccati, visto anche che l’imballaggio non era idoneo alla spedizione
Gentile Giulia,
il venditore invoca l’art.1510 c.c., secondo il quale, in assenza di diverso accordo, l’obbligo di consegna si considera assolto con la rimessa del bene al vettore. Tuttavia, questa norma non lo esonera dalle obbligazioni fondamentali derivanti dal contratto di vendita: consegnare la merce nello stato pattuito, predisporre un imballo idoneo e comportarsi secondo buona fede contrattuale (artt. 1175, 1176, 1375, 1476 c.c.).
Se il danno al tavolino è dipeso da un imballaggio inadeguato, la responsabilità rimane a carico del venditore, indipendentemente dall’art. 1510 c.c. Inoltre, avendo egli stipulato a suo nome il contratto di spedizione e assicurazione, non può trattenere sia il prezzo pagato che l’eventuale indennizzo: ciò integrerebbe un ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Per tutelare i Suoi diritti, Le suggerisco di inviare al venditore una diffida scritta (raccomandata A/R o PEC), chiedendo la restituzione dell’intera somma di €.189 entro un termine breve (es. 7 giorni);
In mancanza di riscontro, valutare l’avvio di un’azione davanti al Giudice di Pace (azione evidentemente non conveniente sul piano economico) competente per importi come quello in questione, al fine di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.
Considerari, altresì che se il venditore trattiene anche l’indennizzo dell’assicurazione, la possibilità di segnalare la vicenda anche in sede penale per appropriazione indebita.
Ritengo quindi non corretta la posizione del venditore, che selettivamente invoca una norma a suo favore, ignorando invece i principi sull’inadempimento contrattuale e sugli obblighi di diligenza e buona fede.