Qualunque utente del web può condividere la propria opinione in merito ad un servizio di cui ha usufruito, lasciando una recensione sul profilo dell’azienda utilizzando i motori di ricerca che tutti ormai conosciamo (non solo Google ma anche Booking, TripAdvisor e così via).
Grazie alla diffusione ed alla popolarità dei numerosi siti che sostanzialmente costituiscono delle piattaforme di ricerca di ristoranti, servizi, alberghi e via dicendo, prima di scegliere l’esercente cui affidarsi si tende sempre a “fare un giro” sul web per dare un’occhiata alle recensioni e non farsi trovare impreparati.
È chiaro quindi qual è l’importanza, per chi svolge un’attività rivolta al pubblico, di ottenere sempre delle recensioni positive: chi legge, sarà invogliato a servirsi presso l’azienda con il maggior numero di clienti soddisfatti.
Allo stesso modo è evidente lo svantaggio che deriva al professionista dalle recensioni sfavorevoli: infatti, queste ultime potrebbero facilmente condizionare in negativo la scelta dell’utente e dirottarla verso altri esercenti.
Cosa può fare, dunque, il professionista per tutelarsi dalle recensioni negative?
Partiamo dal presupposto che vige la regola del rispetto del diritto di critica: chiunque ha il diritto e la libertà di lasciare una recensione, seppur negativa, sul profilo di un qualsiasi esercente cui si sia rivolto. Quest’ultimo, infatti, svolgendo un’attività rivolta al pubblico, accetta il rischio di esporsi a commenti ed opinioni negative sulla propria attività.
È pur vero che i commenti con i quali si esprime il proprio disappunto o la propria insoddisfazione circa il servizio o il trattamento ricevuto devono sempre essere orientati a fornire informazioni veritiere e a farlo nel modo più rispettoso possibile nei confronti dell’esercente.
Solo così si potrà liberamente esprimere la propria opinione, anche negativa, senza incorrere in alcuna sanzione/conseguenza.
Entrando nello specifico, occorre precisare che il diritto di critica non è quindi privo di limitazioni ma, al contrario, soggiace a delle regole ben precise: in primo luogo, occorre che ciò che viene criticato sia effettivamente esistente.
In secondo luogo, la forma espressiva utilizzata non deve essere aggressiva, infamante o scurrile; bisogna sempre utilizzare un tono rispettoso.
Infine, ciò che viene riferito deve essere vero.
Ma cosa si intende con la locuzione “deve essere vero” se la recensione, per definizione, consta sempre di opinioni personali?
La veridicità cui si fa riferimento attiene al profilo oggettivo di ciò che viene affermato nella recensione. Significa che chi afferma di essersi recato in un determinato ristorante, di aver ordinato determinate pietanze, di aver assistito ad una scena in particolare, deve dire il vero, deve riportare per filo e per segno quanto accaduto, senza mentire.
Se invece ciò non dovesse accadere, e dunque le informazioni riportate non fossero veritiere, il diritto di critica ovviamente verrebbe meno, venendosi a configurare una possibile ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.
L’art. 595 comma 1 c.p. stabilisce che commette il reato di diffamazione “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Affinché si configuri tale fattispecie, occorrono tre requisiti.
- L’assenza della persona offesa;
- L’offesa alla reputazione altrui;
- La comunicazione a più persone dell’offesa.
Poiché nel caso di specie si utilizzerebbe internet come veicolo dell’informazione, si applicherebbe anche l’aggravante dell’impiego del “mezzo stampa”.
Il caso di recensioni false, dunque, si configura come un vero e proprio reato, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro, cui vanno aggiunte le sanzioni per l’aggravante della diffusione via web.
Come deve comportarsi, quindi, l’esercente che ottiene una recensione negativa o falsa?
Nel caso in cui la recensione sia negativa, non configuri la fattispecie della diffamazione ma sia espressa con dei toni particolarmente aggressivi o con un linguaggio inappropriato, ci si può rivolgere al motore di ricerca interessato per chiedere che la stessa venga cancellata. È opportuno ricordare che le piattaforme in questione hanno l’obbligo di vigilare sui commenti inseriti dagli utenti e di rimuovere gli interventi che non rispettino le policy.
Nell’ipotesi in cui si configuri il reato di diffamazione, ci si può muovere su due fronti, quello civile e quello penale: quanto al piano civile, la parte lesa può agire per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno cagionato dalla recensione falsa, mentre sul piano penale può sporgere querela e chiedere che l’autore della recensione venga punito dall’Autorità giudiziaria.
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grazie per tutte quelle informazioni
IL PROBLEMA E’ ESATTAMENTE L’INVERSO NON ESISTE PIU’ IL DIRITTO DI FARE RECENSIONI NEGATIVE DA PROPRIA ESPERIENZA SENZA CHE SI VIENE MINACCIATI VELATAMENTE, VEDI AMAZON CHE SONO TUTTE FINTE PER FAVORIRE I VENDITORI TEMPO FA HO TROVATO UNA DONNA CHE HA LASCIATO UNA RECENSIONE A 5 STELLE CREATA DA GPT IL COLMO!!! POI ALTRI SITI CHE CHIEDONO COSE ASSURDE PER RECENSIONI VERE LASCIATE SU ALCUNE AZIENDE DOVREBBERO ESSERE LE AZIENDE A DIMOSTRARE CHE SONO ONESTE, NON E’ CHE SI VA IN GIRO A LASCIARE RECENSIONI FALSE, IN QUESTO PAESE LE LIBERTA’ SONO SPARITE, NON C’E’ OPINIONE, NE PENSIERO NE NULL,A BISOGNA MENTIRE DICENDO CHE UN AZIENDA CHE VENDE SCHIFEZZE IN REALTA’ VENDE COSE OTTIME SENNO’ SI VIENE MINACCIATI!! ALLORA SE DICO CHE UN AZIENDA NON E’ SERIA COMMETTO RERATO DI DIFFAMAZIONE SE INVECE DICO CHE UN AZINEDA E’ OTTIMA E NON E’ VERO VA BENE! DEL RESTO SIAMO IN ITALIA PAESE VERGOGNOSO ILLEGALE E ANTI DCEMOCRATICO!!!