FONDO PATRIMONIALE: DEFINIZIONE E DISCIPLINA

Ai sensi dell’art. 167 del codice civile, i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale, strumento attraverso il quale determinati beni vengono vincolati ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi ma anche da un terzo (si pensi, per esempio, ad un genitore di un coniuge) e deve necessariamente essere costituito nella forma dell’atto pubblico. Se, però, colui che costituisce il fondo è un soggetto diverso dai coniugi, come nell’esempio del genitore, allora la costituzione può avvenire anche mediante testamento.

Non tutti i beni possono essere conferiti nel fondo: l’art. 167 c.c. stabilisce possono essere conferiti solo beni immobili, beni mobili registrati (per esempio, un’automobile) e titoli di credito.

Se nell’atto costitutivo del fondo non è diversamente previsto, i beni conferiti nel fondo sono di proprietà di entrambi i coniugi, indipendentemente da quale dei due abbia effettuato il conferimento.

Inoltre, sempre se non sia stato diversamente stabilito, i beni del fondo non possono essere alienati o vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, laddove vi fossero figli minori, sarà necessario anche il consenso del giudice cautelare.

Ma qual è la vera particolarità del fondo patrimoniale? La disposizione che analizzeremo a breve, oltre ad individuare la caratteristica principale di tale strumento, ce ne rivela anche la ratio.

L’art. 170 c.c. stabilisce che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Tale disposizione ci dice che se il debito è stato contratto per motivi che esulano dalle esigenze familiari ed il creditore ne era consapevole sin dall’inizio, allora questi non potrà rivalersi sui beni conferiti nel fondo patrimoniale per soddisfare il proprio diritto di credito.

Resta comunque a carico del debitore l’onere di dimostrare che il creditore era a conoscenza di tale circostanza nel momento in cui il suo diritto è sorto, ma è pur vero che in molti casi la dimostrazione è piuttosto semplice: se l’acquisto riguarda un costoso smartphone, sarà difficile poterlo ricondurre alla soddisfazione di esigenze familiari.

La ratio dell’istituto ora è evidente: il fondo patrimoniale è costituito per far fronte ai bisogni della famiglia.

Il problema è che tale struttura dell’istituto ha offerto il braccio ad un uso distorto dello stesso, se non ad un vero e proprio abuso. Infatti, più che per tutelare gli interessi della famiglia, il fondo patrimoniale è stato utilizzato per sottrarre parte del patrimonio di uno dei due coniugi (specialmente nel caso degli imprenditori, che per definizione corrono maggiori rischi) all’esecuzione forzata da parte dei crediti, attuando una condotta di carattere fraudolento.

Per questo motivo, il legislatore prevede che il creditore che sia stato ingiustamente e fraudolentemente danneggiato dalla costituzione del fondo patrimoniale possa agire in giudizio mediante l’azione revocatoria, finalizzata ad ottenere dal giudice una dichiarazione di inopponibilità del fondo stesso nei propri confronti.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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