INVESTIGAZIONI PRIVATE: PRIVACY E VALORE PROBATORIO

Quella dell’investigatore privato è una professione un po’ insolita, che incuriosisce ed affascina anche grazie alle pellicole cinematografiche e ai romanzi gialli.

In verità, si tratta di una professione più diffusa di quanto si possa immaginare, specialmente in due ambiti: quello familiare e quello lavorativo.

Molto spesso, infatti, ad avvalersi della collaborazione dell’investigatore sono mogli e mariti che credono che il coniuge abbia un amante e intendono coglierlo con le mani nel sacco, oppure datori di lavoro che vogliono accertarsi che i propri collaboratori non si comportino in modo scorretto nei confronti dell’azienda.

Lo scopo, dunque, di chi si rivolge ad un investigatore privato è sempre quello di scoprire se la propria fiducia è ben riposta o meno.

Ma chi è, in effetti, l’investigatore privato? E quali attività può compere?

Cominciamo col dire che investigatori non si nasce ma si diventa.

È necessario avere almeno una laurea triennale in economia, scienze delle investigazioni, psicologia o scienze giuridiche; inoltre, bisogna aver svolto attività di collaborazione presso un investigatore privato per un periodo di almeno cinque anni in modo continuativo e bisogna altresì aver ottenuto l’attestazione di esito positivo della collaborazione svolta.

In presenza dei suddetti requisiti, è possibile ottenere una licenzia prefettizia che autorizza allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di investigazione

Quanto alle attività che l’investigatore può svolgere, è bene precisare che egli, per definizione, è un cittadino autorizzato a svolgere attività di carattere investigativo.

Non si tratta, dunque, di un organo di polizia o di un pubblico ufficiale: è un semplice cittadino e, come tale, deve necessariamente rispettare le stesse regole che valgono per tutti.

Ciò significa che l’investigatore non può compiere le attività che sono riservate alle autorità di pubblica sicurezza, quali sono per esempio le intercettazioni.

Di fatto, l’investigatore privato svolge il proprio lavoro mediante pedinamenti e documentando ciò cui assiste mediante registrazioni audio e video.

Può dunque scattare foto, registrare filmati e audio ma solo di ciò che è stato fatto o detto in sua presenza o in un luogo cui egli è ammesso con il consenso del titolare.

Volendo fare un esempio, può riprendere con la videocamera o con un telefonino ciò che accade in una strada pubblica, in una macchina o anche all’interno di un bar, trattandosi di un posto in cui l’accesso è consentito al pubblico senza particolari autorizzazioni.

Non potrà invece filmare all’interno di un’abitazione collocandosi fuori dalla finestra poiché, in tal caso, compierebbe un illecito e violerebbe la privacy dell’investigato.

Inoltre, occorre precisare che i dati che vengono raccolti durante l’attività di investigazione possono essere trasmessi soltanto a colui che abbia conferito l’incarico al professionista.

Partendo da tale ultima affermazione, ci si collega ad un’altra circostanza che caratterizza l’attività di investigazione: solo chi vanti uno specifico e particolare interesse nei confronti dell’indagine commissionata può rivolgersi all’investigatore.

Infatti, colui che si rivolge al professionista deve individuare sin dall’inizio gli elementi di fatto e le circostanze che giustificano la richiesta e l’incarico conferiti, oltre al diritto che si intende far valere in giudizio.

Questo è quanto espressamente previsto dall’Autorità Garante della Privacy, la quale ha autorizzato il trattamento dei dati da parte degli investigatori ma con una specifica finalità: “permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto”.

A proposito di giudizio: le informazioni raccolte dall’investigatore privato possono essere usate come prove nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice?

La risposta è certamente affermativa: proprio alla luce delle considerazioni dell’Autorità Garante della Privacy, si può dedurre che lo scopo della richiesta investigativa è proprio quello di avere a proprie mani delle prove da fornire all’interno di un processo. Unica condicio: le prove devono esser state raccolte in modo lecito e conforme alle previsioni di legge, pena l’inammissibilità delle stesse.

Inoltre, l’investigatore può anche essere chiamato a testimoniare su quanto abbia avuto modo di apprendere nell’ambito dell’attività di investigazione.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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