Come è noto, a seguito di separazione e di divorzio, il coniuge economicamente più stabile è tenuto, nella maggior parte dei casi, a corrispondere delle somme a favore dell’altro coniuge, con cadenza solitamente mensile.
Prima che intervenga il divorzio, tale contributo prende il nome di “assegno di mantenimento”; negli anni si sono susseguite numerose pronunce giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto le modalità ed i criteri da adottare per la determinazione del valore dell’assegno.
Attualmente, la tendenza è quella di far sì che l’assegno in favore del coniuge economicamente più debole abbia come obiettivo quello di consentire la conservazione del medesimo tenore di vita di cui beneficiava prima della separazione.
A seguito del divorzio, invece, le cose cambiano. L’assegno divorzile, infatti, non viene più calcolato in base al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio: a differenza della separazione, che può anche essere provvisoria e revocata, il divorzio recide per sempre qualsiasi tipo di rapporto tra i coniugi. Di conseguenza, la legge non impone che il coniuge più stabile economicamente provveda al mantenimento di quello invece più debole.
Quello che la legge prevede è semplicemente che sia garantito a quest’ultimo il minimo indispensabile per condurre un’esistenza decorosa.
Ciò però non significa che il coniuge che riceve l’assegno possa accomodarsi e vivere per sempre “a carico” dell’altro: la giurisprudenza è ormai costante nell’affermare che se il beneficiario dell’assegno è in forze e idoneo allo svolgimento di un’attività lavorativa, dovrà fare il possibile per rendersi autonomo e indipendente dall’ex coniuge.
A seguito di questa doverosa premessa, vediamo insieme cosa accade se uno dei due coniugi riceve una cospicua eredità.
Se a ricevere l’eredità è il coniuge che corrisponde l’assegno di mantenimento o di divorzio, è pacifico che nulla sarà dovuto all’altro coniuge e che quindi non sarà necessario rideterminare il valore dell’assegno: infatti, l’arricchimento di cui beneficia il primo non è in alcun modo correlato ad un contributo del secondo, che al contrario nulla ha a che vedere con il patrimonio ereditario. Pertanto, nulla gli è dovuto.
Se, invece, a ricevere l’eredità è il coniuge destinatario dell’assegno, tale circostanza può comportare una variazione dell’importo dell’assegno. Infatti, percepire un’eredità può implicare un aumento del patrimonio per il soggetto beneficiario dell’assegno, il quale dunque potrebbe non necessitare più del contributo dell’ex coniuge o comunque potrebbe averne bisogno in minima parte.
Pertanto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’importo dell’assegno divorzile debba essere rideterminato nell’ipotesi di un eventuale arricchimento derivante dalla ricezione di un’eredità.
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