IL FIGLIO NON VUOLE VEDERE UN GENITORE: COSA DICE LA LEGGE?

“Il figlio non vuole vedere un genitore: cosa dice la legge?” è una domanda che sempre più spesso si pongono i genitori separati o divorziati, soprattutto nei casi in cui i rapporti familiari siano tesi o compromessi.

La questione è complessa, perché coinvolge non solo i diritti dei genitori, ma soprattutto quelli del minore, che deve essere tutelato nella sua integrità affettiva e nella libertà di sviluppare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

Quando il rifiuto non è “spontaneo”

Non sempre il rifiuto del figlio è autentico o maturato in autonomia.

Talvolta, può essere conseguenza di pressioni o condizionamenti da parte dell’altro genitore.

In questi casi si parla (impropriamente) di “alienazione genitoriale”: una situazione in cui il minore viene progressivamente allontanato, sul piano affettivo e relazionale, da uno dei due genitori.

Anche se l’alienazione non è una categoria giuridica espressamente prevista dalla legge italiana, i tribunali la considerano come un grave ostacolo al pieno sviluppo del minore e alla realizzazione del diritto alla bigenitorialità.

In presenza di indizi concreti, il giudice può disporre accertamenti, modificare le condizioni di affidamento o anche imporre misure correttive.

Quali sono le responsabilità del genitore collocatario?

Il genitore presso il quale vive prevalentemente il minore ha il dovere di agevolare il rapporto con l’altro genitore.

Non basta dire “è il bambino che non vuole andare”: se il rifiuto è tollerato, favorito o non contrastato attivamente, può essere considerato un comportamento ostativo e quindi una violazione del provvedimento del giudice.

La Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha affermato che il genitore collocatario è tenuto a collaborare per garantire l’attuazione del diritto di visita, anche quando il figlio è restio.

Un atteggiamento passivo o giustificazionista può determinare conseguenze anche sul piano dell’affidamento.

E se il figlio è adolescente?

Con l’aumentare dell’età, la volontà del figlio assume un peso maggiore.

Questo non significa che un ragazzo possa decidere autonomamente di interrompere i rapporti con un genitore, ma certamente il giudice deve tener conto della sua opinione.

Tuttavia, anche in questi casi, è fondamentale valutare se il rifiuto sia frutto di una scelta libera o indotta da dinamiche familiari disfunzionali.

Cosa può fare il genitore escluso?

Il genitore che si vede rifiutato può:

  • rivolgersi al tribunale per chiedere l’attuazione coattiva del diritto di visita (ex art. 614-bis c.p.c.);
  • chiedere la modifica delle condizioni di affidamento o la mediazione familiare;
  • segnalare comportamenti dell’altro genitore contrari al superiore interesse del minore.

In casi gravi, il giudice può anche disporre sanzioni, come il risarcimento del danno, la decadenza dalla responsabilità genitoriale o, nei casi più estremi, l’affidamento esclusivo.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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2 commenti su “IL FIGLIO NON VUOLE VEDERE UN GENITORE: COSA DICE LA LEGGE?”

  1. Ah, e quando è uno dei due genitori a comportarsi col figlio in maniera inadeguata, volgare, e in certi casi rasentando la violenza (sicuramente violenza verbale, se non fisica), e il bambino matura il rifiuto per il genitore, cosa si fa? Ormai l’attenzione si è spostata tutta su questa sciocchezza (scientificamente assolutamente infondata) dell'”alienazione”, dimenticando che nella gran maggioranza dei casi, “certi” genitori sono totalmente inadeguati e scaricano sui figli le tensioni fortissime delle loro relazioni fallite. I casi dei poveri paparini o delle povere mammine alienati dal perfido coniuge sono rari, e volerli trasformare nella normalità in sede giuridica, magari supportati da strampalate relazioni di assistenti sociali che con una triennale alle prime armi si improvvisano dottor Freud, fa solo un piacere agli orchi che popolano i sonni dei bambini.

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    • Grazie per il contributo. In effetti, il rifiuto di un figlio nei confronti di un genitore può avere cause molto diverse tra loro e non sempre dipende dall’influenza dell’altro genitore.
      Proprio per questo, quando emerge una situazione di rifiuto, il compito del giudice non è quello di applicare etichette o presunzioni, ma di comprendere le ragioni concrete del disagio del minore, valutando attentamente il contesto familiare e il suo interesse.
      Se il rifiuto deriva da comportamenti inadeguati, aggressivi o pregiudizievoli di un genitore, la tutela del minore resta naturalmente prioritaria. Al tempo stesso, ogni situazione richiede un accertamento serio e approfondito, perché soluzioni semplicistiche rischiano di non cogliere la complessità delle dinamiche familiari.
      L’obiettivo, almeno sul piano giuridico, dovrebbe essere sempre lo stesso: garantire il benessere del minore e proteggerlo da qualsiasi situazione che possa arrecargli un pregiudizio, indipendentemente da quale genitore ne sia responsabile.

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