ASSEGNO DI DIVORZIO ALL’EX CONIUGE CHE CONVIVE CON UN’ALTRA PERSONA

La legge 898 del 1970 sul divorzio stabilisce che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

Ciò significa che nel momento in cui il coniuge beneficiario dell’assegno contrae un secondo matrimonio perde automaticamente il diritto a percepire l’assegno, dunque le nuove nozze producono un effetto estintivo del diritto in esame.

La norma richiamata, però, si riferisce espressamente all’ipotesi di nuove nozze e nulla dice in merito alla convivenza e all’unione civile.

Con riferimento alle ipotesi di convivenza, quindi, è intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha colmato la lacuna, disciplinando dettagliatamente il caso della nuova convivenza dell’ex coniuge.

In particolare, nel caso che ha occupato la Corte, la sentenza d’appello impugnata negava all’ex moglie il diritto di percepire un assegno mensile da parte del marito in virtù della nuova convivenza da lei intrapresa con un altro uomo.

L’ex moglie, contraria alla decisione del giudice di appello, promuoveva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Prima di arrivare alla decisione della Corte, però, occorre fare un passo indietro.

L’assegno di divorzio ha una duplice funzione: da un lato, la funzione assistenziale consiste in un trattamento economico strettamente correlato con il dovere di assistenza reciproco tra coniugi. Dall’altro, la funzione compensativa consiste nel riconoscimento in favore dell’altro coniuge dell’apporto da lui fornito alla formazione della famiglia, in termini di impegno economico e di contributo alla creazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge.

La giurisprudenza precedente tendeva ad applicare alla nuova convivenza la stessa disciplina prevista per le nuove nozze dell’ex coniuge, dunque si optava per la cessazione automatica del diritto all’assegno anche nel caso di formazione di una nuova famiglia, seppur di fatto.

La novità introdotta dalla Corte di Cassazione si fonda sul ragionamento per cui non sembra corretto privare l’ex coniuge di una compensazione per l’apporto che ha fornito alla famiglia, sacrificando magari la propria carriera o la propria realizzazione personale.

E non appare corretto nemmeno applicare analogicamente la legge 898 del 1970 sul divorzio che stabilisce la cessazione dell’assegno a fronte di nuove nozze. Questo perché il nuovo matrimonio non è paragonabile alla nuova convivenza dal punto di vista del regime economico e patrimoniale.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dunque concluso che, a fronte della prova della nuova convivenza, venga meno in favore dell’ex coniuge il diritto alla componente assistenziale dell’assegno di divorzio; tuttavia, se l’ex coniuge ha sacrificato la propria vita lavorativa e professionale per sostenere la famiglia è giusto che vi sia un riconoscimento nei suoi confronti che non può venire meno per il solo fatto di aver intrapreso una nuova relazione stabile.

Di conseguenza, in capo all’ex coniuge che intraprende una nuova convivenza rimane il diritto a percepire una parte dell’assegno di divorzio, quella strettamene correlata alla funzione compensativa dello stesso, purché sia possibile dimostrare lo squilibrio economico tra i coniugi e che tale squilibrio deriva da decisioni comuni, prese nell’interesse della famiglia.    

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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