CESSIONE DEL CREDITO: IL DEBITORE A CHI PAGA?

Abbiamo già affrontato il tema della cessione del credito partendo da un caso molto particolare, quello della cartolarizzazione: con questo termine si fa riferimento ad una forma peculiare di cessione del credito, che si caratterizza per avere come protagonista, nella maggior parte dei casi, un istituto bancario, il quale cede le proprie passività a terzi.

Ma la cessione di credito non è un’operazione che coinvolge necessariamente le banche o gli intermediari finanziari: la cessione può essere concordata per qualsiasi tipo di credito, indipendentemente dalla sua natura.

È disciplinata dall’articolo 1260 del Codice civile, il quale stabilisce che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore”. Il creditore originario prende il nome di “cedente” mentre colui al quale il credito viene ceduto è denominato “cessionario”. Il debitore, invece, diventa “debitore-ceduto”.

Come si evince dalla lettura della norma, la cessione si perfeziona con il solo accordo tra il cedente ed il cessionario, in modo bilaterale, mentre il debitore ceduto è di fatto estraneo al loro rapporto.

Tuttavia, la cessione è opponibile nei confronti del debitore ceduto solo se gli viene comunicata.

Ma cosa significa questo, in parole povere? Che effetto produce la cessione nei confronti del debitore?

Il problema si pone nel momento in cui viene chiesto al debitore di adempiere al proprio obbligo di pagamento: infatti, in presenza di una cessione del credito, il debitore si chiederà a chi deve corrispondere le somme per non rischiare di pagare al soggetto sbagliato.

La risposta a tale quesito non è immediata ma varia a seconda che la cessione sia stata o meno notificata al debitore.

Infatti, a seconda che la cessione sia stata o meno notificata varia anche la disciplina nei confronti del debitore: in particolare, se la cessione è stata notificata al debitore, questi è obbligato a corrispondere le somme dovute esclusivamente in favore del cessionario. Qualsiasi pagamento che il debitore effettuerà nei confronti del cedente sarà inopponibile al cessionario, il quale avrà comunque il diritto di pretendere che la prestazione venga eseguita in proprio favore.

Al contrario, se il debitore non è stato portato a conoscenza della cessione, la stessa sarà comunque efficace tra cedente e cessionario, tuttavia il debitore sarà liberato dal proprio obbligo anche laddove decidesse di versare le somme in favore del cedente: sarà quest’ultimo a dover poi provvedere al pagamento nei confronti del cessionario.

In ogni caso, così come espressamente previsto dall’art. 1263 del Codice civile, per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori: di conseguenza la cessione comporta il trasferimento in capo al cessionario degli stessi diritti ed obblighi che il cedente aveva nei confronti del debitore.

In tal senso, dunque, il debitore non è in alcun modo interessato all’intervenuta cessione: il suo obbligo rimane il medesimo anche se deve essere adempiuto nei confronti di un soggetto diverso rispetto all’originario.

Ma la cessione di credito non è un’operazione che coinvolge necessariamente le banche o gli intermediari finanziari: la cessione può essere concordata per qualsiasi tipo di credito, indipendentemente dalla sua natura.

È disciplinata dall’articolo 1260 del Codice civile, il quale stabilisce che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore”. Il creditore originario prende il nome di “cedente” mentre colui al quale il credito viene ceduto è denominato “cessionario”. Il debitore, invece, diventa “debitore-ceduto”.

Come si evince dalla lettura della norma, la cessione si perfeziona con il solo accordo tra il cedente ed il cessionario, in modo bilaterale, mentre il debitore ceduto è di fatto estraneo al loro rapporto.

Tuttavia, la cessione è opponibile nei confronti del debitore ceduto solo se gli viene comunicata.

Ma cosa significa questo, in parole povere? Che effetto produce la cessione nei confronti del debitore?

Il problema si pone nel momento in cui viene chiesto al debitore di adempiere al proprio obbligo di pagamento: infatti, in presenza di una cessione del credito, il debitore si chiederà a chi deve corrispondere le somme per non rischiare di pagare al soggetto sbagliato.

La risposta a tale quesito non è immediata ma varia a seconda che la cessione sia stata o meno notificata al debitore.

Infatti, a seconda che la cessione sia stata o meno notificata varia anche la disciplina nei confronti del debitore: in particolare, se la cessione è stata notificata al debitore, questi è obbligato a corrispondere le somme dovute esclusivamente in favore del cessionario. Qualsiasi pagamento che il debitore effettuerà nei confronti del cedente sarà inopponibile al cessionario, il quale avrà comunque il diritto di pretendere che la prestazione venga eseguita in proprio favore.

Al contrario, se il debitore non è stato portato a conoscenza della cessione, la stessa sarà comunque efficace tra cedente e cessionario, tuttavia il debitore sarà liberato dal proprio obbligo anche laddove decidesse di versare le somme in favore del cedente: sarà quest’ultimo a dover poi provvedere al pagamento nei confronti del cessionario.

In ogni caso, così come espressamente previsto dall’art. 1263 del Codice civile, per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori: di conseguenza la cessione comporta il trasferimento in capo al cessionario degli stessi diritti ed obblighi che il cedente aveva nei confronti del debitore.

In tal senso, dunque, il debitore non è in alcun modo interessato all’intervenuta cessione: il suo obbligo rimane il medesimo anche se deve essere adempiuto nei confronti di un soggetto diverso rispetto all’originario.

Ti è piaciuto questo articolo? Lasciaci un commento!

Potrebbe interessarti anche:

L’azione surrogatoria nel recupero del credito

Recupero del credito: il decreto ingiuntivo

Ipoteca: cos’è e come si estingue

The following two tabs change content below.
L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
Condividi su:

Lascia un commento