AFFITTI BREVI E QUIETE CONDOMINIALE: UNA CONVIVENZA DIFFICILE?

Quello tra affitti brevi e quiete condominiale è un binomio sempre più difficile da gestire nei condomìni residenziali, dove la diffusione degli alloggi turistici – spesso locati tramite piattaforme come Airbnb – può creare problemi di convivenza tra chi affitta e chi abita stabilmente nello stabile.

Per chi ospita, è un’opportunità interessante; per chi vive accanto, talvolta, è un motivo di stress. 

Perché, diciamolo: non tutti gli ospiti sono discreti e non è raro che schiamazzi, feste improvvisate e un continuo via vai disturbino la quiete condominiale.

Ma cosa si può fare concretamente in questi casi?

È importante chiarire subito un punto: affittare casa per brevi periodi è legale, salvo che il regolamento condominiale – approvato all’unanimità – preveda espressamente il divieto di destinare gli immobili a uso turistico o simile. 

Quindi non ci si può opporre alla presenza di un Airbnb nel condominio.

Tuttavia, il fatto che l’attività sia lecita non significa che tutto sia permesso: la legge tutela comunque il diritto alla tranquillità di chi abita nello stabile.

E se gli ospiti disturbano?

Ecco il punto chiave. Se gli ospiti arrecano disturbo – ad esempio fanno rumore, non rispettano gli spazi comuni, lasciano rifiuti in giro o tengono comportamenti molesti – il condomino che subisce il disagio deve rivolgersi al proprietario dell’appartamento, non agli ospiti.

Infatti, è il proprietario ad essere responsabile di quello che accade nel suo immobile, anche se in quel momento è affittato a terzi per pochi giorni.

La legge non lascia spazio a dubbi: se da quell’appartamento provengono rumori molesti o comportamenti contrari alla convivenza civile, è lui il primo a dover intervenire.

Come agire, quindi?

Il primo passo è segnalare il disturbo all’amministratore di condominio. L’amministratore può fare un richiamo formale al proprietario e, in casi ripetuti, convocare un’assemblea o incaricare un legale.

Se il disturbo continua, si può agire civilmente contro il proprietario, chiedendo che venga inibita l’attività lesiva della tranquillità comune, oppure – in casi particolarmente gravi – anche un risarcimento del danno.

Nel caso in cui si trattasse di rumori notturni o di comportamenti molesti particolarmente evidenti, si può anche chiamare la Polizia o i Vigili urbani per far cessare immediatamente il disturbo.

Il proprietario, dal canto suo, ha tutto l’interesse a vigilare e a fornire istruzioni chiare agli ospiti, perché se non riesce a tenere sotto controllo la situazione, può trovarsi in guai legali – e non solo con il condominio, ma anche con il Comune, in caso di irregolarità.

Convivere si può, ma con regole

Il punto non è dire “sì” o “no” ad Airbnb, ma trovare un equilibrio tra il diritto del proprietario di utilizzare il proprio immobile e quello degli altri condomini di vivere serenamente.

Le locazioni brevi non sono il male assoluto ma, come tutte le attività che possono influenzare altre persone, richiedono responsabilità e buon senso.

Il consiglio, per chi affitta, è semplice: trasparenza, comunicazione e rispetto delle regole.

Per chi invece subisce comportamenti scorretti, la strada da seguire parte sempre da una segnalazione all’amministratore e, se necessario, da una tutela legale.

Il diritto alla quiete non va mai in vacanza!

Ti sei mai trovato in questa situazione? Raccontacelo!

Potrebbero interessarti anche: 

Cosa accade se l’inquilino danneggia l’appartamento in locazione?

Spese di manutenzione e vizi della cosa locata

Ipoteca: cos’è e come si estingue

The following two tabs change content below.
L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
Condividi su:

2 commenti su “AFFITTI BREVI E QUIETE CONDOMINIALE: UNA CONVIVENZA DIFFICILE?”

  1. Vivo in un edificio di tre piani, io sono il solo residente stabile, negli altri piani vi sono quattro miniappartamenti che vengono affittati dai proprietario per affitti brevi: anche per uno o due giorni Non abbiamo un regolamento condominiale ne un regolamento contrattuale. Chiaramente i disagi per il sottoscritto sono molti, dal fracasso procurati dalle voci, da strumenti musicali ma soprattutto dal rumore prodotto da condizionatori prevalentemente nel periodo estivo quando ci riposiamo e magari spesso a finestre chiuse Nel periodo estivo scorso, mi è capitato che nella notte circa le due o le tre, due signori che abitavano uno dei 4 locali adibiti ad affitti brevi, in evidente stato di ubriachezza, produceva un vociare ed una serie di colpi nel portone di ingresso Io sono intervenuto per convincere il signore, ripeto in evidente stato di ubriachezza, dal desistere nel produrre disturbo alla mia famiglia.. Ebbene il giorno successivo ho ricevuto una comunicazione prodotta da un legale nella quale mi si diffidava dall’avvicinare i signori ch occupavano l’appartamento. Tutto ciò mi ha fatto pensare di vendere l’appartamento e trasferirmi altrove Ma tutto ciò è normale? Come posso difendermi ? Grazie tanto

    Rispondi
    • Comprendo perfettamente il Suo disagio e, sotto il profilo giuridico, la situazione che descrive non può essere considerata né normale né obbligatoriamente tollerabile. L’assenza di un regolamento condominiale non La priva in alcun modo di tutela: il codice civile impone comunque a chi utilizza un immobile – anche per pochissimi giorni – di non arrecare disturbo agli altri residenti, e prevede che nessuno debba subire rumori o immissioni oltre la normale tollerabilità.
      Gli affitti brevi non rappresentano un’esenzione da tali obblighi, anzi comportano una responsabilità maggiore per il proprietario, il quale è tenuto a vigilare sull’uso che gli ospiti fanno dell’alloggio e a intervenire quando si verificano comportamenti incompatibili con la quiete e la sicurezza del fabbricato. L’episodio accaduto nel cuore della notte, con persone in stato di ubriachezza che disturbavano la tranquillità dell’edificio, configura a tutti gli effetti un disturbo della quiete, suscettibile anche di segnalazione alle forze dell’ordine. La diffida che Lei ha ricevuto non incide sulla natura dei fatti: cercare di far cessare un comportamento molesto non costituisce certo una condotta illecita.
      Per tutelarsi, è del tutto legittimo mettere formalmente in mora il proprietario, chiedendogli di adottare misure idonee a garantire il rispetto della quiete e a vigilare sugli affittuari. Qualora le situazioni di disturbo dovessero ripetersi, potrà valutare ulteriori iniziative, sia in sede civile per le immissioni intollerabili, sia – in presenza di gravi disturbi notturni – attraverso l’intervento delle autorità competenti. Non è quindi affatto detto che Lei debba pensare a vendere l’appartamento: esistono strumenti giuridici efficaci per far valere i Suoi diritti e riportare la convivenza entro limiti accettabili.

      Rispondi

Lascia un commento