Si sbaglia se si pensa che quella dell’influencer sia un’attività da svolgere “a tempo perso”.
Si tratta di un vero e proprio lavoro che richiede tempo e dedizione e che, al pari di un lavoro “comune”, è sottoposto ad una disciplina ben precisa.
Abbiamo già parlato in un precedente articolo di come sia regolato il contratto di sponsorizzazione, fonte di disciplina dei rapporti tra influencer ed azienda pubblicizzata. Oggi vogliamo approfondire la questione, volgendo lo sguardo anche ad aspetti nuovi.
Innanzitutto, cominciamo col dire che l’influencer è colui che crea dei contenuti, siano essi foto, video o stories, pubblicizzando prodotti di un brand e “influenzando” così i seguaci (c.d. followers) nella scelta dei loro acquisti. Si tratta, in sostanza, di una moderna forma di pubblicità, che sfrutta la diffusione dei social network e che risulta essere estremamente efficace, in ragione di milioni di utenti che ogni giorno interagiscono tra loro con un semplice click.
I contenuti creati dal digital content creator sono sottoposti alla disciplina del copyright e del diritto d’autore: pertanto, l’utilizzazione di tali contenuti da parte di terzi è sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell’influencer e, non si dimentichi, deve comunque sempre essere chiara la provenienza di tali contenuti (la cosiddetta paternità).
Ciò significa che se, previo consenso del titolare del contenuto, un terzo lo utilizzi per un fine qualsiasi (pubblicitario, propagandistico…) dovrà sempre essere indicato che l’immagine o il video sono di proprietà di un altro soggetto (l’influencer, per l’appunto) che deve essere ben identificato.
Inoltre, nota estremamente importante e di portata non indifferente, l’influencer funziona come un vero e proprio brand. È infatti riconoscibile dai suoi seguaci e ha indubbiamente carattere distintivo. Per questi motivi, è consigliabile la registrazione del proprio nome come marchio presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). In tal modo, l’influencer sarà tutelato di fronte a coloro i quali sfruttino la sua popolarità per trarne un vantaggio economico ponendo in essere quella che, in gergo tecnico, prende il nome di condotta parassitaria, che si configura ogni qualvolta un soggetto faccia uso fraudolento della popolarità/visibilità di un marchio per ottenere dei guadagni.
Più in generale, registrare il proprio nome ha la funzione di tutelare il content creator di fronte a condotte che configurino ipotesi di concorrenza sleale, violando i principi della correttezza professionale e danneggiando l’altrui azienda.
Gli influencer però non sono solo titolari di diritti ma devono anche rispettare delle regole: per esempio, non devono effettuare pubblicità occulta. Ogni volta che un influencer sponsorizza un prodotto, deve indicarlo nel post, segnalando la collaborazione con il brand (spesso si trovano le diciture “paid partnership with…” oppure “advertisement”).
Inoltre, è bene prestare attenzione all’utilizzo dei c.d. hashtag, ovvero delle “etichette” che vengono apposte sulle fotografie per categorizzarle al fine di selezionare i destinatari cui rivolgere il post. Nel caso infatti in cui soggetto a tutela sia un termine, una parola o un nome, l’utilizzo dello stesso quale hashtag configura condotta parassitaria se ci si muove nell’ambito di un’attività promozionale, quando l’uso dell’hashtag non sia autorizzato.
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Ciao, sono una blogger appena nata e mi domando se è legale sponsorizzare in un post alcuni prodotti di brands esterni con i quali non ho una collaborazione ma che suggerisco solamente come se li stessi suggerendo ad un’amica. Cioè posso inserire nei miei contenuti un link che rimanda a prodotti di brands esterni con i quali non ho una collaborazione?
Gentile Elena,
innanzitutto, in bocca al lupo per la Tua nuova attività!
All’interno dei tuoi post potrai certamente inserire dei link che rimandano ad altri siti o a prodotti di altri brand, anche se non hai con loro un rapporto di collaborazione.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che nella sentenza Svensson ha precisato che l’autorizzazione dell’autore del sito linkato è necessaria solo se il contenuto condiviso non è accessibile alla generalità degli utenti del web ma solo ad una parte di essi, che vi accedono a fronte della sottoscrizione di un abbonamento o con l’utilizzo di apposite password.
A patto di condividere solo contenuti che sono messi a disposizione dell’intera rete, non dovrai dunque chiedere alcuna autorizzazione.
Cordiali saluti
Ciao, volevo porti questo quesito giuridico: un content creator dopo aver gestito per anni la pagina FB di una azienda commerciale compreso un profilo Instagram (aperti con il PROPRIO account e da ID personale), se questa azienda decide di revocare l’incarico e affidarlo ad altra persona, il content creator in questione ha il diritto di chiudere o bloccare queste pagine visto che sono di sua proprietà? Inoltre, in base al diritto d’autore il content creator puó cancellare dei materiali (foto o video) di sua creazione?
Gentilissima,
per quanto riguarda il primo quesito, ritengo sia opportuno prendere visione del contratto stipulato tra le Parti, per meglio comprendere se fossero previsti obblighi e/o limitazioni in tal senso in capo al content creator.
Con riferimento alla seconda questione, posto che l’articolo 1 della Legge sul diritto d’autore fa riferimento a tutte le “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, è corretto ritenere che i materiali menzionati rientrino in tale definizione; pertanto, è possibile affermare che, un loro eventuale utilizzo, è necessariamente subordinato all’autorizzazione dell’autore, quando gli stessi materiali presentino caratteristiche che permettano di attribuirne la paternità.
Nella speranza di esserLe stata utile, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.