IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE O DI TESTIMONIAL

Chiunque offra sul mercato un prodotto o un servizio, sa che elemento indispensabile della propria attività è la pubblicità. Ci sono moltissimi metodi per sponsorizzare un prodotto e al giorno d’oggi, grazie ai tantissimi strumenti di comunicazione di cui si dispone, si ha veramente l’imbarazzo della scelta.

Punto focale e obiettivo primario della pubblicità è catturare l’attenzione. E quale modo migliore di scegliere un VIP per farlo? Pensate a personaggi pubblici noti a chiunque, come Cristiano Ronaldo, Leonardo Di Caprio o Cameron Diaz: utilizzare la loro notorietà per sponsorizzare un prodotto è certamente una strategia vincente. La loro esposizione mediatica è alle stelle, così come la loro visibilità: il prodotto pubblicizzato sarà conosciuto di riflesso da migliaia di persone, tutti potenziali acquirenti.

Il contratto che le aziende stipulano con il soggetto che scelgono come loro rappresentante è un contratto di sponsorizzazione o, per dirlo all’inglese, di testimonial.

Il testimonial è colui che presta la propria immagine per pubblicizzare un prodotto o un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, significa che entrambe i soggetti hanno un obbligo nei confronti della controparte: il testimonial si impegna ad offrire la propria immagine e il committente si impegna al pagamento del compenso.

Solitamente, si tratta di contratti di durata: è molto raro che l’accordo si limiti ad una sola sponsorizzazione. E’ più probabile invece che il contatto preveda un vincolo di diversi mesi, nei quali il testimonial sarà chiamato a più riprese a pubblicizzare il prodotto/servizio.

Naturalmente,come ogni contratto, anche il contratto di sponsorizzazione avrà delle regole ben precise: innanzitutto, il testimonial si impegna in via esclusiva con il committente. Ciò significa che è vietato per il testimonial stipulare contratti analoghi con aziende che si pongono in concorrenza con l’azienda committente. Sarà possibile prestare la propria immagini per brand diversi, purchè questo non sia lesivo per il brand che si rappresenta. In altri termini, non si potrà stipulare un contratto di testimonial con Nike e contemporaneamente con Adidas, perchè i due marchi sono evidentemente in concorrenza tra loro.

Inoltre, molto spesso i contratti di testimonial hanno clausole di risoluzione per inadempimento ben determinate: poiché questo tipo di contratto si giustifica proprio in ragione della notorietà e della visibilità del testimonial, l’azienda committente si riserva il diritto di risolvere il contratto (sostanzialmente, di interrompere la collaborazione) quando il testimonial non rappresenti più l’azienda. Si pensi allo sportivo che sponsorizzi abbigliamento tecnico e che poi decida di dedicarsi al giardinaggio, o all’attore che si renda tristemente noto per vicende illegali, a danno dell’immagine dell’azienda che rappresenta.

Dal canto suo, il testimonial deve impegnarsi a mantenere costantemente presente quella qualità o caratteristica che ha fatto sì che quel determinato brand lo scegliesse come testimonial, pena la risoluzione contrattuale.

Insita nel contratto di sponsorizzazione c’è la cessione del diritto di immagine: quest’ultimo è quel diritto che garantisce che la propria immagine non venga utilizzata senza il proprio consenso. Poiché il contratto di testimonial si basa proprio sullo sfruttamento dell’immagine, è necessario che la persona dia il proprio consenso all’utilizzo della stessa a fini commerciali.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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2 commenti su “IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE O DI TESTIMONIAL”

  1. Salve, sono una scrittrice emergente di libri young adult. Avrei bisogno di un’informazione per la mia storia. In un contratto di testimonial dove il testimonial è un minorenne di diciassette anni, può essere previsto che il compenso sia emesso tramite assegno intestato ai genitori o tramite bonifico nel loro conto corrente?
    Spero di ricevere una sua risposta, mi rendo conto che è un quesito strano.
    Grazie Mille 🙂

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    • Gentile Milena,
      il minorenne non può essere titolare di un contratto se non attraverso i ngenitori che, conseguentemente, percepiranno il relativo compenso.
      Sperando di averle chiarito il dubbio rimango comunque a disposizione per un’eventuale consulenza contrattuale.

      Rispondi

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