Lo sapevi che anche i suoni possono essere registrati e tutelati come marchi?
Il marchio è un segno distintivo, vale a dire un segno in grado di individuare i prodotti o i servizi di un’azienda e di distinguerli da quelli di un’azienda concorrente.
Il suono può essere oggetto di tutela ove rappresenti un “marchio sonoro”: chi di noi non ricorda il motivetto “I’m lovin’ it” di McDonald’s o il ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer?
In entrambi i casi si tratta di suoni che identificano inequivocabilmente un prodotto (e un’azienda) e come tali devono necessariamente essere tutelati alla stregua di un logo o di un particolare packaging.
Per questo motivo, il marchio sonoro è registrabile come un qualsiasi marchio, purché presenti i generali requisiti di validità del marchio: liceità, originalità e novità.
Liceità significa che il marchio non deve contenere segni contrari all’ordine pubblico o al buon costume, non deve trarre in inganno il consumatore sulla natura o sulla qualità dei prodotti/servizi offerti e non deve violare l’altrui proprietà intellettuale.
Originalità significa che il marchio deve avere un carattere distintivo, deve cioè avere delle caratteristiche tali da essere riconoscibile e differenziabile rispetto agli altri marchi presenti sul mercato.
Infine, quando si parla di “novità”, si fa riferimento alla necessità che il segno non sia stato già utilizzato per rappresentare o contraddistinguere prodotti o servizi simili. Occorre inoltre che non venga utilizzato come marchio un nome entrato nell’uso comune o nel linguaggio corrente.
Fino a non molto tempo fa, per registrare un marchio sonoro era necessaria la sussistenza di due presupposti: la registrazione dello stesso su un supporto elettronico che ne consentisse la riproduzione e la sua rappresentabilità grafica (attraverso la trascrizione sul pentagramma).
Recentemente, l’Italia ha dovuto adeguare la sua normativa a quella europea, eliminando definitivamente l’obbligo di rappresentazione grafica del marchio sonoro.
E, in effetti, come sarebbe possibile rappresentare graficamente (su pentagramma) il suono del ruggito di un leone?
Partendo dalle difficoltà riscontrate in situazioni simili, si è reso necessario escludere l’obbligo di trascrizione del marchio: il Regolamento UE 2424/2015, cui l’Italia si è adeguata con il d. lgs. 15/2019, ha dunque stabilito che è sufficiente il deposito della semplice registrazione del suono su un dispositivo elettronico che ne consenta la riproduzione.
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Ciao,
Grazie per un articolo molto interessante !