IL VALORE DEL RECESSO NELLA S.R.L.

A seguito della costituzione di una società può accadere che , in presenza di determinate circostanze individuate dalla legge, uno dei soci manifesti la volontà di sottrarsi al vincolo societario.

Abbiamo già avuto modo, in passato, di affrontare il tema del recesso del socio, ricordando che la disciplina è differente a seconda che la società da cui si intende recedere sia una società di persone o una società di capitali.

Oggi vogliamo portare l’attenzione su uno degli aspetti più controversi del recesso, vale a dire la determinazione del valore della quota del socio uscente.

Si tratta di una questione dalla quale spesso sorgono controversie tra i soci, in ragione della presenza di interessi contrapposti: da un lato, il recedente intende ottenere un “valore di uscita” il più alto possibile, dall’altro la società tenderà ad una valutazione più stringata col fine di limitare al minimo indispensabile la riduzione del capitale sociale.

La modalità di liquidazione delle quote è determinata dall’art. 2473 del codice civile, il quale prevede una disciplina differente rispetto a quella predisposta dall’art. 2437 del codice per le società per azioni. In primo luogo, i soci non possono conoscere in anticipo (prima dell’esercizio del diritto di recesso) il valore della propria quota e i criteri per la sua determinazione; inoltre, non vengono individuati i soggetti incaricati alla determinazione del valore della quota, probabilmente per rendere più snello il procedimento di recesso del socio.

Normalmente il valore del recesso è determinato dagli amministratori della società o da un esperto esterno alla stessa appositamente incaricato; dal canto suo, il socio recedente effettuerà la propria valutazione della quota e, laddove ci dovessero essere delle difformità rispetto alla quantificazione effettuata dagli amministratori, il terzo comma dell’art. 2473 c.c. stabilisce che il valore del recesso dovrà essere stabilito da un esperto nominato dal Tribunale, che effettuerà una perizia giurata.

Con riferimento al quantum, il primo comma dell’art. 2473 c.c. stabilisce che “i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”.

Da tale disposizione ricaviamo che il valore di recesso deve essere individuato tenendo conto di due parametri tassativi: la proporzionalità rispetto al patrimonio dell’intera società e il valore del mercato della società stessa nel momento in cui il socio esercita il proprio diritto di recesso.

Non sono ammessi accordi in deroga a tale disposizione, dunque i soci non possono in alcun modo accordarsi in modo tale che il valore della quota sociale sia determinato non tenendo conto dei parametri legislativi, escludendoli in favore di altri da loro individuati.

In ogni caso, il valore della quota del socio recedente è determinato dagli amministratori della società o dal terzo incaricato ma, preme precisarlo, è necessario che sul risultato ottenuto a seguito delle operazioni di valutazione si arrivi ad un accordo con il socio recedente: in mancanza di accordo, si dovrà necessariamente procedere con un giudizio dinanzi al giudice competente, non potendo i soci restanti decidere unilateralmente la liquidazione della quota del socio uscente.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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4 commenti su “IL VALORE DEL RECESSO NELLA S.R.L.”

  1. Buongiorno,
    vorrei avere maggiori informazioni su il rimborso di un socio in merito all’attività di mia figlia presso Associazione Culturale per corsi di Danza.
    Mia figlia regolarmente iscritta a 4 anni sino alla età di 10 anni.
    Chiedendo tale rimborso mi è stato negato in quanto a dire del loro legle l’associazione è estinta ma ai soci non vi è stato rimborsato nulla.
    Ho richiesto tale rimborso anche perchè sono venuto a conoscenza che l’Associazione ha vinto causa contro una loro collaboratrice e condannat dal giudice al pagamento de giudizio della causa.
    Attendo un vs gradito riscontro
    Cordialmente

    Rispondi
    • Buongiorno,
      per poter rispondere alla Sua domanda, bisognerebbe leggere le condizioni firmae al momento dell’iscrizione.
      Qualora non riuscisse più a recuperarle, dovrebbe farsele dare dall’associazione

      Rispondi
  2. gentile avvocato
    in caso di recesso di un socio di srl il valore della quota è detrminato dagli amministratori. Questi possono dare incarico al commercialista della società o manca la terzietà?
    Grazie
    vincenzo rossetti

    Rispondi
    • Buongiorno,
      in caso di recesso di un socio da una S.r.l. il valore della quota è determinato in prima battuta dagli amministratori, che possono avvalersi anche del commercialista della società. In questo caso però manca la piena terzietà: se il socio non concorda, può chiedere l’intervento di un esperto indipendente nominato dal Tribunale (art. 2473 c.c.).
      In alternativa, nulla vieta che amministratori e socio recedente si accordino per incaricare insieme un professionista esterno di fiducia (ad esempio un commercialista indipendente), così da avere una valutazione condivisa ed evitare il ricorso al giudice.

      Rispondi

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