Le leggi sull’assegno di mantenimento sono disciplinate, oltre che dagli articoli 337bis-337- octies del codice civile, sopratutto da una imponente riforma di cui da tempo sul blog ci stiamo occupando. Il nostro legislatore ha infatti voluto semplificare tutto l’universo dei diritti di famiglia, accorpandoli in un unica grande disciplina.
L’assegno di mantenimento per i figli è il frutto di una maggior tutela che l’ordinamento ha voluto garantire alla parte che più di tutte subisce gli effetti negativi di una separazione. L’intenzione della riforma si sostanzia nel voler mantenere anzitutto un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Affinché ciò possa accadere è fondamentale che il coniuge con meno possibilità economiche percepisca un assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare cura, assistenza, istruzione ed educazione ai bambini. L’obbligo di versarlo, generalmente in capo ad uno dei due coniugi, non ha solamente un risvolto legale, ma ha anche un importante aspetto psicologico, in quanto serve come sostegno per il genitore che vive con il figlio e che quindi si trova a far fronte ad una nuova gestione delle incombenze quotidiane.
Con tutto quello che ciò comporta, anche da un punto di vista economico.
Purtroppo, la separazione personale, la cessazione della convivenza coniugale, il divorzio, e la sentenza di nullità del matrimonio sono dei fortissimi traumi per ogni singolo membro della famiglia.
Nel modo più assoluto però queste circostanze dovrebbero avere effetti pregiudizievoli sulla prole e mai dovrebbero ledere gli interessi e i diritti che la famiglia e la Legge stessa garantiscono loro fin dalla nascita.
I figli non hanno alcuna responsabilità quando si tratta di separazione della coppia ed è da questo imperativo che discende l’onere di mantenimento degli assetti familiari originari.
Tra questi troviamo il diritto-dovere dei genitori di assicurare economicamente il mantenimento dei figli proprio attraverso dell’assegno di mantenimento.
La legge prevede, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, che ciascuno dei genitori debba mantenere i propri figli in misura proporzionale al reddito personale. Sarà poi il giudice a stabilire, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori.
Ai fini della corresponsione dell’assegno di mantenimento, i criteri da tenere in considerazione sono:
- le esigenze del figlio (modificabili, quindi, in base alla fase di vita e di crescita).
- il tenore di vita goduto dal figlio prima della crisi della coppia.
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il tutto, ovviamente, adeguato automaticamente agli indici ISTAT in mancanza di altro parametro scelto dalle parti o determinato dal giudice.
Ad oggi, come detto, il mantenimento dei figli è diviso proporzionalmente tra i genitori, ma resta assegnata al giudice la facoltà di determinare l’entità dell’assegno a carico di uno dei due.
Resta fermo che entrambi i genitori possono chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, anche con riferimento alla misura ed alle modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Con riferimento ai figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, infine, il giudice, una volta valutate tutte le circostanze del caso, potrà disporre il pagamento di un assegno periodico, versato direttamente al figlio.
Per quanto riguarda, invece i figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
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