Separazione e divorzio spiegati punto per punto

Matrimoni, coppie di fatto, unioni civili… il panorama delle unioni affettive nell’ultimo periodo storico si è notevolmente ampliato. Ma quando l’amore finisce? Come dividersi velocemente evitando i costi di un giudizio?

Vediamo quali sono le norme che disciplinano la separazione e il divorzio e come procedere in tempi ridotti.

Per chiudere la relazione è necessario procedere attraverso due fasi: la separazione ed il divorzio vero e proprio. A seconda delle modalità scelte per la prima fase, i tempi potranno essere più o meno brevi per la seconda.

  • Separazione consensuale

E’ possibile infatti che marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidano di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione. Nella separazione consensuale i coniugi chiedono di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione.

Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.

Nella domanda dovranno essere indicati, oltre alle formalità quali il Tribunale competente, le generalità dei coniugi, i motivi in base ai quali si chiede la separazione, se ci sono figli minorenni, le condizioni per l’affidamento e per il mantenimento.

Una volta fissata l’udienza di comparizione i coniugi devono presentarsi personalmente, eventualmente accompagnati dal legale di fiducia, e successivamente chiedere copia del decreto di omologa della separazione.

Dall’11 novembre 2014 è possibile stipulare una convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi (art. 6 legge 162/2014). La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti concordano di collaborare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. E’ possibile utilizzare la modalità di negoziazione assistita in varie materie, in alcuni casi ne è addirittura obbligatorio il tentativo.

Per quanto riguarda la separazione, il legislatore ha permesso di utilizzare questa procedura semplificata sia per la separazione consensuale che per il divorzio, oltre che per eventuali modifiche agli accordi presi. Attivando la negoziazione si può godere del particolare vantaggio di non coinvolgere il giudice.

Sarà infatti sufficiente il nulla osta del Tribunale competente, oppure, nel caso in cui vi fossero figli minori (o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave), sarà necessaria l’autorizzazione previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.

In caso di separazione consensuale è possibile chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla data di omologa dell’accordo.

  • Separazione giudiziale

Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale per mancanza di accordo, i coniugi (o anche uno solo di essi), possono chiedere la separazione giudiziale.

Per ottenere la separazione giudiziale è indispensabile l’assistenza di un legale diverso per ciascun coniuge, il quale depositerà ricorso chiedendo la fissazione di una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione.

Se questa non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati potendo anche adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).

Inoltre, il Presidente del Tribunale nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione.

In caso di separazione giudiziale è possibile chiedere il divorzio dopo un anno dalla data della prima udienza di separazione, udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.

  • Divorzio congiunto

Una volta decorso il termine abbreviato (di sei o dodici mesi a seconda dei casi), i coniugi potranno divorziare utilizzando svariate modalità.

Tramite il divorzio congiunto è possibile, per i coniugi già separati e che siano d’accordo tra loro, ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…). Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza e termina con la pubblicazione della sentenza di divorzio.

In alternativa è possibile non coinvolgere il giudice, utilizzando gli Istituti della negoziazione assistita sopra accennata.

Solo qualora non vi siano figli minori (maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave) i coniugi separati potranno anche scegliere una via ancor più semplice, sottoscrivendo un accordo dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

  • Divorzio contenzioso

La procedura è invece più complessa nel caso in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo sulle condizioni del divorzio. In tale caso, vengono fissate una serie di udienze al termine delle quali il giudice emetterà la sentenza di divorzio.

La sentenza viene inviata al Comune di celebrazione del matrimonio dal Tribunale solo dopo il passaggio in giudicato, ossia dopo trenta giorni dalla notifica o, qualora la sentenza non venisse notificata, dopo sei mesi dalla sua pubblicazione.

E’ sempre consigliabile, pertanto, cercare di trovare un accordo con il proprio ex partner, tenendo in considerazione gli aspetti più importanti della vita coniugale, come la crescita dei figli ed il loro mantenimento, evitando di utilizzarli come moneta di scambio nel litigio.

E’ opportuno inoltre dividere il prima possibile il patrimonio in comune, in modo da evitare che i contrasti sulla gestione proseguano per molto tempo. In alternativa, si possono indicare all’interno dell’accordo i tempi e i modi di utilizzo del patrimonio in comune, concordando ad esempio in quali periodi dell’anno i coniugi possono usufruire – ad esempio – della casa al mare.

In ogni caso, è sempre consigliato chiedere l’assistenza di un legale per conoscere quali siano le possibilità di divisione. Il legale infatti può essere scelto da entrambe le parti e, come un arbitro super partes esperto su questioni di tal genere, può offrire una rosa di opzioni a seconda delle esigenze specifiche di ognuno.

“Quando due persone decidono di ottenere il divorzio, non è segno che non si capiscono l’un l’altra, ma che hanno finalmente iniziato a farlo” – Helen Rowland

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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