ETICHETTATURA ALIMENTARE: IL NUOVO D. LGS. 231/2017

Abbiamo già trattato sia il tema della etichettatura alimentare sia quello della sicurezza alimentare, evidenziando l’importanza e la necessità di trasparenza nelle informazioni che vengono fornite al consumatore, in un ottica di rigorosa tutela dello stesso.

Oggi vogliamo quindi approfondire la questione dell’etichettatura alimentare anche alla luce del recente D. Lgs. 231/2017, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e all’adeguamento della legislazione nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Unione Europea n. 1169/2011.

Al giorno d’oggi, l’approccio al cibo è radicalmente cambiato rispetto al passato.

Se prima a prevalere nella scelta degli alimenti era il gusto, oggi si pone moltissima attenzione anche alla qualità dei prodotti, poiché il consumatore è più propenso a fare delle scelte alimentari sane e consapevoli.

Ciò è quanto è emerso al convegno sulla sicurezza alimentare a cui abbiamo partecipato ad ottobre, in cui si è posto l’accento sull’importanza per la nostra salute della scelta di un cibo di qualità.

Il nuovo decreto legislativo, che entrerà in vigore il 9 maggio del 2018, si adegua a questa nuova tendenza e a quanto previsto dalla legislazione europea, introducendo una serie di disposizioni in materia di presentazione degli alimenti, di etichettatura e di pubblicità relativa alla loro composizione.

Il decreto 231/2017, a tal proposito, effettua una distinzione tra:

  • Prodotti preimballati che sono quelli le cui informazioni relative a provenienza, ingredienti e allergeni devono essere apposte sulla confezione o sull’imballaggio, in italiano e ben leggibili.

 

  • Prodotti non imballati (come i prodotti da forno o i gelati artigianali), per i quali è stata introdotta una grande novità. Le informazioni relative all’alimento e alla sua composizione devono essere apposte in un luogo in cui siano perfettamente visibili e leggibili per l’acquirente (per esempio la vetrina di esposizione).

 

In entrambi i casi comunque, le attività sopra indicate devono essere effettuate in modo tale da non attribuire al prodotto delle qualità che non possiede e da non indurre l’acquirente in errore in relazione alle caratteristiche dell’alimento.

In violazione delle nuove disposizioni, il decreto prevede un inasprimento del regime sanzionatorio, con multe fino ad € 24.000.

Al tempo stesso, sono previste una serie di clausole che alleggeriscono le sanzioni, o che addirittura le escludono, in presenza di condotte riparatorie da parte dell’operatore. È evidente che questa differenziazione è finalizzata a distinguere le violazioni realizzate con l’intenzione di sottrarsi agli obblighi di legge da quelle invece dovute a noncuranza.

Questa scelta, ovviamente, implica un restringimento delle condotte perseguibili, con una sensibile riduzione della tutela a favore del consumatore.

 

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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