Vagliato dal Parlamento l’affidamento condiviso. Traguardo raggiunto o perdita di tempo?
L’Amore si sa, è eterno finchè dura… Ma in realtà cosa è successo dopo l’inerimento della Legge sul Divorzio Breve? Qual’è oggi la normativa in merito all’affidamento dei figli?
Incomprensioni, silenzi, malumori e conflittualità esasperata, comportano (dati ISTAT) 89 mila coppie di divorziati all’anno.
Ma se ci sono bambini ? Cosa si può fare per salvagardarli da questo trauma?
Il Parlamento si sta preoccupando proprio in questi mesi di promuovere la Legge 54/2006, nata sulle ceneri della sorpassata Legge n. 957, sull’affidamento condiviso. La nuova versione accentua l’esigenza di tutelare i diritti dei bambini, ed in particolre modo il Diritto di Bigenitorialità.
Con l’affidamento condiviso la disciplina del divorzio avrebbe una profonda innovazione con l’introduzione nel Diritto di Famiglia di nuovi ed importanti concetti quali condivisione, corresponsabilità, codecisione, ponendo al centro dell’interesse i figli in modo che possano avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la crisi irreversibile del matrimonio.
Ma cosa significa esattamente Affidamento Condiviso?
Eravamo abituati a sentir parlare di affidamento congiunto, weekend alternati, affidamento esclusivo ecc. ecc.. Le odierne riforme apportate ecco cosa stabiliscono: obbligo di esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole e condividere le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli circa la loro educazione, l’istruzione e la salute.
Il Legislatore in realtà ha scientemente tralasciato una definizione precisa delle materie da condividere. Si è infatti limitato ad indicare vaghe linee guida, lasciando ai genitori di stabilire i dettagli in tutte quelle importani aree quali ambito sociale di crescita, gite, corsi, viaggi, attività sportive, ecc ecc . La peculiarià interessante della riforma è che viene spostato il fulcro dei diritti tutelati. Saranno infatti i figli l’oggetto da cui partire per strutturare la fase di separazione e del post separazione; ogni singola scelta di vita dei membri della famiglia sarà presa nei riguardi esclusivi dei minori.
Ma vediamo da vicino sotto quali forme si può realizzare l’affidamento condiviso e quali modifiche significative comporta:
- COLLOCAMENTO PREVALENTE. Residenza prevalente presso la casa del genitore ritenuto collocatario e definizine di precisi giorni e orari e festività destinati al secondo genitore.
- COLLOCAMENTO ALTERNATO. Forma di affidamento non molto indicata. Prevede il continuo spostarsi del bambino da una casa all’altra per periodi più o meno prolungati. Nell’interesse dei piccoli questa forma di collocamento sarebbe da evitare. Gli psicologi hanno sottolineato quanto questo può aggravare una situazione di forte disagio dovuta dall’instabilità delle dinamiche familiari comportando talvolta patologie quali la PAS-Parental Alienation Syndrome.
- COLLOCAMENTO INVARIATO. Pochissimo sfruttato ma decisamente intelligente per il benessere dei bambini. Prevede un unica casa di famiglia e i genitori alternano i periodi dedicati tenendo come punto di riferimento la casa. Questo potrebbe sembrare strano e inusuale ma in realtà è la meno traumatica delle forme di affidamento. Ibambini restano negli ambienti che hanno sempre considerato casa e i genitori vivono con loro quelli stessi spazi senza variazione alcuna delle abitudini, se non quella di non convivere più con l’altro genitore. Certamente il più difficile da applicare nella pratica dal momento che i rapporti tra gli ex conuigi, si presume, siano particolarmente equilibrati e sereni.
- L’inserimento della figura dell’Avvocato del minore, il quale, durante tutta la fase della separazione, garantirebbe la tutela dei figli e medierebbe la controversia in favore degli interessi degli stessi.
- Obbligatoria la mediazione familiare, la presentazione del Piano Familiare e la presentazione del rendicono familiare; tutto cò per alleggerire il già tedioso, lungo e logorante processo di separazione, prima, e di abitudine a nuove dinamiche quotidiane, poi.
Nella realtà dei fatti però l’Affidamento Condiviso, per quanto sia stato applaudito sia da Camera che Senato, pare non essere di così semplice applicazione e non mancano i pareri contrari.
A favore del NO c’è chi sostiene che l’Affidamento condiviso soffra anzitutto dell’istituto della revocazione. Se uno dei genitori dovesse palesare infatti comportamenti finalizzati ad impedire ai propri figli di vedere l’altro genitore o se dovesse mettere quest’ultimo contro di loro, questa potrebbe essere una ragione di revoca; altrimenti se uno dei due genitori dovesse assumere atteggiamenti prepotenti o prevaricanti ai fini di incrinare il legame tra figli e l’altro genitore, questo potrebbe essere un ulteriore ragione di revoca; se si dovessero manifestare eventi o atteggiamenti poco resonsabili o non in linea con i principi di tutela dei minori, anche questo farebbe perdere la facolà di avere l’affidameneto condiviso. Tale revoca riscontrerebbe un ulteriore scossa emotiva nella psiche dei bambini i quali potrebbero non reggere il trauma. Una così dura , e doppia, violenza potrebbe essere fatale per i futuri equilibri familiari.
In aggiunta, a pagarne le conseguenze rimarebbero sempre e comunque i bambini i quali vedrebbero un disgregarsi delle dinamiche familiari in una direzione sempre più lontana da quella per loro ideale.
Ad aggravare la difficoltà della realizzazione di questa Legge ci sono poi le consuetudini giuridiche. Il nostro Paese infatti, che da sempre alimenta e propende per l’accanimento processuale, non tende ad avere fiducia in quelle tecniche avanguardistiche di mediazione e semplificazione del procedimento del contenzioso. Non solo, come comunemente si pensa, sono gli avvocati a propendere per un estenuante iter processuale, ma gli stessi Magistrati vedono con sospetto la risoluzione delle controversie alternativa. (ADR).
In secundis parrebbe molto difficile riuscire a mantenere tra gli ex conuigi equilibri tali da consentire un dialogo sereno e responsabile durante tutta la fase della separazione, e del seguente affidamento condiviso, dal momento che gli unici veri affidamenti sarebbero quelli istituiti con l’ausilio del mediatore, lontani dalle Corti o dai Tribunali, con buona volontà, fiducia reciproca , consapevolezza e corretta informazione, nell’intento di garantire al più possibile pariteticità delle responsabilità genitoriali nei doveri di cura dei figli e nel garantire al massimo delle proprie capacità un infanzia il più posibile serena e “normale”.


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