UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO: COSA PREVEDE IL DDL CIRINNA’

La legge, ancora in Commissione alla Camera, disciplinerà l’Unione civile tra persone dello stesso sesso. Ecco alcune tra le novità del DDL.

Al centro dei dibattiti durante lo scorso febbraio, il DDL Cirinnà ora è in Commissione alla Camera dei Deputati. Regolamenterà l’ Unione Civile tra persone dello stesso sesso e le  convivenze di fatto.

Composto da un unico articolo di quasi una settantina di commi, nella prima parte disciplina le unioni civili e, nella seconda, le convivenze di fatto. Abbiamo già avuto modo, in altri articoli, di approfondire le tematiche relative alle coppie di fatto prima e dopo il DDLCirinnà.

Mentre possono far parte di una convivenza di fatto sia coppie etero che omosessuali, le Unioni Civili sono possibili unicamente tra persone dello stesso sesso: in altre parole sono uno strumento equiparabile al matrimonio, ma applicabile alla coppia omosessuale.

Il principio che ha dato origine all’emanazione della legge dovrebbe essere quello di non discriminazione in base all’orientamento sessuale. E’ interessante notare tuttavia, che in merito alle Unioni Civili, i nostri Parlamentari sono stati mossi a legiferare dalle sentenze delle corti internazionali in merito.

In particolare, nel 2015 la Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo (CEDU) ha condannato l’Italia a causa della insufficiente legislazione in merito alle coppie dello stesso sesso. Secondo la Corte, la legge italiana non solo “non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell’ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile».

Il DDL debutta formulando la definizione di “unione civile tra persone dello stesso sesso”. Questa consiste in una formazione sociale garantita dagli artt. 2 e 3 della nostra Carta Costituzionale.

L’ Unione Civile tra persone dello stesso sesso potrà essere istituita tramite una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Esattamente come per il matrimonio. Tale atto verrà poi registrato, a cura dell’ufficiale in un apposita raccolta tenuta presso il Comune.

Il testo prevede una serie di diritti e doveri della coppia. Tra i più importanti ricordiamo

  • l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni condivisi;
  • la possibilità di assumere un cognome comune o aggiungere al proprio quello del partner.

Non è, tuttavia, richiamato l’obbligo di fedeltà. Una buona parte degli oppositori al DDL, promotori dei diritti di uguaglianza, lo ha considerato sintomo del pregiudizio del Parlamento nei confronti delle coppie non eterosessuali (come se queste fossero più predisposte al tradimento). Contrapposta opinione,  invece, ritiene che ciò corrisponda al primo passo verso una modernizzazione della coppia, anche etero, che ad oggi non sente più la fedeltà come obbligo da sancire dinanzi ad un pubblico ufficiale.

Non può essere costituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso in alcuni casi, tassativamente elencati nel DDL, ne citiamo alcuni:

  • sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
  • interdizione per infermità di mente;
  • condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;
  • sussistenza di un vincolo matrimoniale o di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso.

Per quanto riguarda i numerosissimi diritti dei quali godrebbero le persone unite civilmente, c’è il diritto a succedere in caso di decesso, l’obbligo al mantenimento in caso di scioglimento del rapporto. E’ previsto anche il diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero.

Si avrà inoltre diritto a ricevere informazioni sullo stato di salute dell’altra parte e, in caso di morte, facoltà di decisione sulla donazione degli organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie del partner.

La questione più discussa di tutto il DDL è stata la cosiddetta «stepchild adoption» o «adozione del figlio del partner». A soluzione del dibattito il Senato ha intenzionalmente omesso di disciplinare sulla genitorialità. Questo significa che rimarrà in vigore la precedente prassi giurisprudenziale. In altre parole, per i bambini che sono presenti nelle coppie omosessuali saranno i giudici, dopo una valutazione caso per caso, a decidere sulla concessione dell’adozione anche al genitore sociale in base alla Legge n.184 del 1983.

Alcuni sperano (ed altri temono) che la Camera decida di modificare il DDL inserendo la sezione sulla genitorialità. Ci sono tuttavia obiezioni sotto due ordini di motivi.

  • questo comporterebbe la necessità di una ulteriore approvazione da parte del Senato, in un rimpallo che deriva dalla modalità di funzionamento del nostro Parlamento (il c.d. bicameralismo perfetto);
  • l’accordo politico, non scritto, dovrebbe essere quello di non modificare il testo approvato dal Senato, affinché possa entrare in vigore subito dopo.

Rimaniamo in attesa del testo definitivo, non solo per sorvegliarne l’applicazione sin dai primi momenti, ma anche per  verificare se il Ministero competente adotterà nei termini i regolamenti attuativi indispensabili per applicare in concreto la Legge.

Vi terremo aggiornat*!

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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1 commento su “UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO: COSA PREVEDE IL DDL CIRINNA’”

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