OVERBOOKING E RISARCIMENTO: I DIRITTI DEL VIAGGIATORE

Nel periodo delle ferie sono svariati gli “imprevisti” che possono capitare. Nelle disavventure in aeroporto, come in caso di ritardi e bagagli smarriti, è bene conoscere i propri diritti, tra cui la possibilità di chiedere un rimborso. In quest’articolo, approfondiamo la pratica della sovra prenotazione, c.d. overbooking.

Si verifica il cosiddetto overbooking quando, nonostante tutti i passeggeri siano in possesso di regolare prenotazione, a bordo dell’aereo non c’è posto per tutti: in poche parole, è quello che succede quando la compagnia aerea vende più biglietti dei posti a disposizione, “sperando” nell’imprevisto di qualche passeggero, che per qualsiasi motivo non riesca a presentarsi al check-in in orario.

Quando, invece, tutti i passeggeri si presentano regolarmente al check-in e la compagnia ha venduto più biglietti dei posti disponibili, questa in primo luogo chiederà ad alcuni passeggeri di rinunciare spontaneamente al viaggio in cambio di alcuni benefici. Qualora non vi fossero volontari sufficienti, la compagnia potrà (e dovrà) negare l’imbarco, scegliendo tra i passeggeri in eccesso.

Per prevenire queste situazioni, innanzitutto, è fondamentale presentarsi in orario all’imbarco ed essere in possesso di tutte le ricevute di acquisto del biglietto e di avvenuto check-in.

Qualora il passeggero si trovasse costretto a rimanere a terra potrebbe trovarsi a scegliere tra:

  • il rimborso del prezzo del biglietto;
  • un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale il prima possibile;
  • un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile o in data successiva.

Inoltre la compagnia aerea, in caso di overbooking, potrebbe spontaneamente pagare un indennizzo al viaggiatore (variabile tra 250€ e 600€).

E’ necessario ricordare inoltre, che il passeggero dovrebbe insistere presso il centro assistenza clienti, affinché gli vengano rimborsati non solo i pasti e i pernottamenti che si sono resi necessari a causa della permanenza forzata a terra, ma anche le telefonate e le comunicazioni per avvisare dell’imprevisto eventuali interessati .

Se il passeggero non imbarcato a causa dell’overbooking, accetta poi di viaggiare in una classe inferiore rispetto a quella per cui ha prenotato, gli potrà essere rimborsato un importo variabile dal 30% al 75% del prezzo del biglietto.

Eventualmente, sarà possibile chiedere alla compagnia aerea anche il risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa dell’overbooking. A titolo esemplificativo:

  • il mancato guadagno per la non conclusione di un affare o per la perdita di ore di lavoro;
  • il danno causato dal mancato godimento di alcuni giorni di vacanza;
  • il danno biologico da stress per i disagi subiti.

In tal caso tuttavia, sarà opportuna l’assistenza di un legale, al fine di giungere ad un accordo sulla quantificazione del danno, o, in alternativa, per domandare al giudice una condanna al pagamento.

Viaggi spesso in aereo? Ti è mai capitato di aver prenotato un volo in overbooking? Raccontaci la tua esperienza!

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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1 commento su “OVERBOOKING E RISARCIMENTO: I DIRITTI DEL VIAGGIATORE”

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