LA QUERELA DI FALSO: COS’E’ E COME SI PROPONE

La querela di falso è uno strumento  giurisdizionale che consente di contestare l’autenticità di un documento che la controparte intende utilizzare come mezzo di prova.

 

Nel corso di un processo è necessario fornire delle prove a sostegno delle proprie ragioni, in modo tale da consentire al giudice di verificare la veridicità delle proprie affermazioni.

Le prove possono essere giudiziali o stragiudiziali.

Le prove giudiziali sono le prove che si formano all’interno del processo, come per esempio la confessione o il giuramento. Le prove stragiudiziali invece sono prove che preesistono rispetto al processo e che vengono semplicemente “prodotte”, acquisite al processo su iniziativa della parte interessata.  A tal proposito si parla di prova documentale, ove per documento si intende qualunque oggetto che fornisca la rappresentazione di un fatto storico, anche quando tale rappresentazione debba essere tratta dall’oggetto attraverso un procedimento che necessita di uno strumento (per esempio, un nastro registrato su un supporto audio).

L’atto pubblico (documento che è stato redatto con una serie di formalità, formato da un notaio o da altro pubblico ufficiale) e la scrittura privata autenticata (quel documento formato dalle parti privatamente ma che è stato “autenticato”, quindi sottoscritto, in presenza di un notaio, il quale le ha previamente identificate) sono certamente documenti e hanno una efficacia probatoria particolare. Si dice infatti che “fanno piena prova”: significa che il giudice non può ritenere non attendibile quanto è attestato da un pubblico ufficiale.

Ma cosa attesta il pubblico ufficiale? Nel caso dell’atto pubblico, essendo lui stesso a formare il documento, attesta che effettivamente in quel giorno alla tal ora, le parti si sono incontrate di fronte a lui per stipulare, per esempio, un contratto di compravendita. Se le parti con quell’accordo di compravendita abbiano poi voluto dissimulare una donazione, per esempio, questo non può essere coperto da pubblica fede perché naturalmente il notaio non può conoscere le volontà “interne” delle parti.

Nel caso invece della scrittura privata autenticata, la piena prova non si forma sul contenuto del documento ma solo sull’apposizione della firma in calce ad esso ad opera delle parti. Quindi il notaio attesta che il tal giorno alla tal ora le parti, previamente identificate, hanno sottoscritto quel documento, senza nulla attestare in merito al contenuto dello stesso.

Poiché la legge attribuisce un valore probatorio molto forte a quanto è attestato da un pubblico ufficiale, se se ne vuole contestare la veridicità non si potranno usare i normali mezzi di prova ma si utilizzerà uno strumento specifico che è, appunto, la querela di falso.

Può essere proposta in via incidentale, nel corso di un processo nel quale il documento è usato come prova e colui contro il quale è utilizzato ne afferma la falsità. Altrimenti, può essere proposta in via principale, rivolgendosi al giudice ed instaurando un processo nuovo e ad hoc con il quale si intende contestare l’autenticità di un documento che potrebbe essere utilizzato come prova in futuro.

Ai fini della proponibilità della querela di falso, l’art. 221 c.p.c. non pone limitazioni quanto al grado e allo stato del giudizio, in considerazione della particolarità del rimedio e delle rigorose forme che ne disciplinano l’esperimento.

Nei casi in cui la querela di falso è proposta in via incidentale, il giudice deve interpellare la parte che ha prodotto il documento e chiederle se vuole mantenerne la produzione oppure ritirarla.

Se la parte decide di ritirarlo, il documento non è più utilizzabile in quel processo. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per la parte interessata di proporre la querela in via principale.

Se invece la parte non lo ritira, il giudice, valutata la rilevanza della prova ai fini del processo in corso, ammette la proposizione della querela di falso, che deve sempre essere svolta davanti al Tribunale; pertanto, se il giudizio è pendente di fronte al Giudice di pace o ad una Corte d’Appello, dovrà essere sospeso nell’attesa che il Tribunale pronunci sentenza sulla querela di falso.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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4 commenti su “LA QUERELA DI FALSO: COS’E’ E COME SI PROPONE”

    • Gentile Roberto,
      le prove stragiudiziali si caratterizzano per essere prove “precostituite”, cioè già formate e che vengono solo prodotte, allegate agli atti del processo. Al contrario, le prove giudiziali si dicono “costituende”, poichè si formano all’interno del processo (per esempio, la confessione è una prova che si forma nel corso del giudizio, attraverso l’interrogatorio formale).
      Pertanto, se le prove costituende richiedono lo svolgimento di un’attività giudiziale, le prove precostituite vengono acquisite in modo semplice ed immediato (il documento viene semplicemente depositato).
      Partendo da questo presupposto, il legislatore ha ritenuto di non sottoporre le prove documentali ad un previo esame del giudice quanto alla loro ammissibilità e rilevanza, stabilendo che tale valutazione sarà effettuata solo al momento della decisione; viceversa, poichè l’acquisizione di una prova costituenda richiede del tempo e delle attività processuali da svolgere, con riferimento ad essa il giudizio di rilevanza viene effettuato prima dell’acquisizione.
      Non esiti a contattarmi per ulteriori eventuali chiarimenti.

      Rispondi
      • Egr. Avv. Citroni, vorrei sapere se nel giudizio per querela di falso è ammissibile ome prova l’interrogatorio formale della parte avversaria.

        Rispondi
        • Gentile Donato,
          certamente. La sentenza 12118 del 2020 della Corte di Cassazione precisa proprio che colui che propone querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova (ivi compreso l’interrogatorio formale) e quindi persino delle presunzioni.
          Cordialmente

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