Lo scorso 10 aprile abbiamo partecipato al convegno tenutosi presso il Palazzo di Giustizia dedicato alle controversie in materia di trasporto aereo di persone, per aggiornarci sulle novità in materia: si tratta di un argomento sempre attuale e di interesse per tutti, specialmente in un periodo come questo in cui si torna a viaggiare più spesso con l’arrivo della bella stagione
La tutela dei diritti del passeggero rappresenta, oggi, uno scenario in profonda evoluzione.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, la proposta di revisione verte sulla garanzia di una serie minima di diritti del passeggero, che si collegano al negato imbarco, ad una possibile cancellazione del volo, come pure ad un ipotetico ritardo dell’aereo.
Ma soffermiamoci su un aspetto importante.
Accade di frequente che alcuni voli arrivino in ritardo; in tal caso, vi è un pieno diritto del passeggero di ottenere quantomeno un bonus pasto; ma non è tutto, in quanto nel caso di un “ritardo prolungato”, che supera quindi le cinque ore, si attiverebbe per la Compagnia aerea un obbligo di trovare una sistemazione notturna per il passeggero. Inutile dire che quest’obbligo sussiste anche tutte le volte in cui il passeggero veda il suo volo cancellato.
Un’altra importante novità riguarda il recente intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sempre volto alla piena tutela dei diritti dei passeggeri.
L’Autorità Garante ha introdotto nel 2014 il principio del Credit Card Surcharge, in base al quale è vietato includere nel prezzo del volo il corrispettivo richiesto automaticamente al passeggero che acquista con carta di credito.
Sicuramente vi sarà capitato di veder aumentare il prezzo del vostro biglietto aereo nel caso di pagamento con carta di credito, ed è proprio questo che il principio di cui parliamo vuole evitare.
Si tratta di un divieto assoluto, espressamente indicato nell’art.62 del Codice del Consumo.
Un’altra pratica vietata dall’Autorità Garante è la No show rule, che si rivolge a tutte quelle situazioni in cui vengono venduti in una sola volta, dalla compagnia aerea al passeggero, biglietti andata/ritorno o con scali intermedi (cd. Multitratta), e il passeggero decide poi, per esempio, di usufruire solo del volo di ritorno.
In alcuni casi, le Compagnie non hanno permesso al passeggero di fruire del volo di ritorno, poichè non ha fruito di quello di andata. Chiaro è che questa pratica è sicuramente scorretta, e da qui nasce l’intervento dell’Autorità che ha stabilito che è lecito che il passeggero usufruisca solo di un volo, senza perdere l’altro.
Altra importante novità, introdotta dalla recentissima sentenza della Cassazione n. 4962/2019, prevede che affinchè il passeggero possa ottenere il risarcimento di un danno ulteriore eventualmente subito (si pensi all’ipotesi in cui a causa del ritardo non sia stato possibile rispettare un impegno di lavoro), è necessario che ne dia concreta dimostrazione allegando prove che dimostrino l’effettivo verificarsi del danno.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, ci ricorda come lo “sciopero selvaggio”, ossia lo sciopero indetto dai dipendenti della compagnia aerea che di comune accordo si assentano da lavoro per esempio chiedendo il congedo di malattia, non rientra tra le cause eccezionali che consentono alla compagnia aerea di sottrarsi all’obbligo di risarcire i passeggeri degli eventuali danni derivanti da ritardi o da cancellazioni dei voli.
Come avrete capito, gli interventi volti a proteggere i diritti dei passeggero si stanno facendo sempre più frequenti, proprio per l’importanza che questo tema riveste.
E voi, che sicuramente almeno una volta nella vita siete stati passeggeri, che esperienza ci raccontate?
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