Il contratto di leasing è una forma particolare di contratto di locazione: così come quest’ultimo, il leasing prevede l’utilizzo di un bene a fronte del pagamento di un canone mensile. La particolarità del leasing risiede però nella possibilità, al termine del contratto, di riscattare il bene oggetto dello stesso: in pratica, l’utilizzatore può scegliere di restituire il bene al proprietario oppure acquistarlo, pagando una somma predeterminata al momento della stipula del contratto.
Inoltre, nella maggior parte dei casi, il primo canone che si corrisponde è di importo superiore rispetto ai successivi (infatti è spesso definito “maxi-canone”): la sua funzione è quella di limitare e prevenire i danni che subirebbe il proprietario del bene nella denegata ipotesi di insolvenza dell’utilizzatore.
Il contratto di leasing presenta numerosi vantaggi, specialmente per le aziende, poiché è soggetto a regimi fiscali agevolati e consente, nel caso per esempio di automobili o di macchinari ad uso industriale, di sostituirli frequentemente in favore di modelli più recenti senza dover affrontare acquisti e vendite a catena.
Può accadere che, nel corso del contratto di leasing, l’utilizzatore perda interesse nei confronti del bene oggetto del contratto perché, per esempio, non gli occorre più: si pensi all’agente di vendita che cambia lavoro e dunque non necessita più dell’auto in leasing. Cosa può fare in questo caso?
La legge prevede la possibilità di cedere il contratto ad un terzo, il quale subentrerà in luogo dell’utilizzatore: pertanto, il subentrante si sostituisce al cedente nel pagamento dei canoni mensili ed, eventualmente, nel pagamento del canone finale laddove decidesse di acquistare il bene.
Le modalità di un eventuale subentro sono solitamente concordate al momento della stipula del contratto. In esso le parti possono anche prevedere che affinché la cessione avvenga validamente non sia necessario il consenso del proprietario del bene oggetto di leasing.
Viceversa, in mancanza di una disciplina espressamente prevista a livello contrattuale, per il subentro sarà necessario il consenso di entrambe le parti originarie.
L’operazione di subentro nel contratto di leasing non avviene a titolo gratuito: infatti, il subentrante dovrà pagare una somma il cui ammontare sarà pari al valore nominale del bene oggetto del contratto, decurtato dei canoni mensili ancora da pagare e della somma finale prevista per l’eventuale riscatto del bene.
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Bell’articolo.
Da Locatario di un Auto, Mi trovo davanti a FCA che non accetta il subentro di un terzo che gradisce il bene in mio utilizzo.
È concesso legalmente di rifiutare il subentro al preponente?
Grazie
Lèggerò con attenzione
Gentile Mossenta,
come sempre la prima fonte di disciplina dei rapporti negoziali è il contratto che le parti hanno stipulato all’origine del rapporto.
Le consiglio dunque di prender visione dello specifico contratto che ha sottoscritto, ci sarà sicuramente una clausola che disciplina l’eventuale consenso della controparte originaria.
In linea generale, Le confermo che è possibile che sia così pattuito e che non c’è nulla di illegittimo in tale pattuizione.
Cordiali saluti
Buongiorno, mi aggancio al messaggio del lettore dicendo che l art 14 del contratto leasing che viene sottoscritto con FC banck dice solamente che può essere chiesto il subentro di terzi ed FCA darà il suo consenso o meno, nulla di più. Nel mio caso mi rispondono che nn posso fare subentrare mio padre al mio posto e dicono che le condizioni di subentro sono autorizzate solo per figure giuridiche negandomi così la possibilità di cedere il leasing sia ad un privato che ad una persona giuridica. Non mi sembra legittimo tale comportamento anche perché le condizioni contrattuali parlano di TERZI in modo generico