LA RESPONSABILITA’ DEL CHIRURGO ESTETICO

La responsabilità del chirurgo estetico è oggi un tema che interessa molte persone, poiché sono sempre più in aumento coloro che ricorrono al medico per correggere un difetto fisico o per raggiungere ideali di bellezza vicini alla desiderata perfezione.
Il più delle volte però, queste scelte vengono prese con troppa leggerezza e all’oscuro dei rischi e delle conseguenze, come tristemente riportato in svariati casi di cronaca. Con l’aumento della domanda di interventi di chirurgia estetica, è infatti incrementato anche il numero delle richieste di risarcimento danni per operazioni mal riuscite. Ecco dunque perché è utile fare chiarezza su cosa sia la chirurgia estetica e su quale sia esattamente la prestazione richiesta al medico operante: su tali definizioni viene modulata la responsabilità del chirurgo estetico in termini di risarcimento del danno, qualora l’intervento non dovesse andare come previsto.

Il paziente, infatti, stipula con il chirurgo estetico un vero e proprio contratto e l’operazione altro non è che la prestazione contrattuale che il medico è tenuto ad eseguire in forza di quell’accordo.
Innanzitutto è necessario non confondere il chirurgo estetico con quello plastico.

Con il termine chirurgia plastica si definisce una branca della chirurgia che si propone di correggere malformazioni somatiche, o lesioni organiche dovute a ferite, o a malattie che coinvolgono anche la forma degli organi, oltre alla loro funzione.
Il chirurgo estetico opera, invece, in una particolare branca della chirurgia plastica con scopo esclusivamente cosmetico, cioè modifica solo la forma, ma non le funzioni.

La diligenza e l’impegno richiesti al medico, nelle operazioni chirurgiche, sono diversi e maggiori rispetto a quelli solitamente richiesti all’uomo medio quando deve eseguire un obbligo contrattuale, e questo in virtù della particolare qualifica professionale che caratterizza il medico chirurgo.
Per molto tempo un’operazione di chirurgia estetica, ritenuta non necessaria per la salute del paziente, veniva considerata obbligazione di risultato, cioè un’attività che, se non raggiungeva l’effetto desiderato, poteva determinare la responsabilità del chirurgo estetico operante.
Questo generava implicazioni legali pressoché illimitate, richiedendo al medico sia quella diligenza qualificata nell’esecuzione dell’operazione, derivante dall’essere un professionista, che il raggiungimento del risultato sperato dal paziente.

Se, da un lato, questo faceva desistere il chirurgo dal proporre operazioni inutili al solo scopo di lucro, dall’altro lo esponeva ad un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto a quello degli altri medici.

Oggi, è opinione condivisa considerare l’intervento di chirurgia estetica come obbligazione di mezzi, essendo sufficiente che il chirurgo si impegni con adeguata diligenza professionale quanto meno al raggiungimento di un determinato “miglioramento” estetico o delle condizioni di salute del paziente.
Se questo non accade, egli non può automaticamente ritenersi responsabile.

Ai fini dell’individuazione della responsabilità del chirurgo estetico intervengono parametri ulteriori, tanto più se l’intervento è di particolare complessità. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il paziente, contravvenendo a quanto prescritto dal medico, non segua le istruzioni che gli vengono date sul decorso post−operatorio o ancora al caso in cui il corpo del paziente abbia una rara reazione all’operazione subita.
Assume un ruolo centrale, nella specifica tematica della responsabilità del chirurgo estetico anche un altro elemento su cui si è a lungo disquisito: il c.d. consenso informato ossia l’autorizzazione, data dal paziente, a ricevere un determinato trattamento medico−sanitario, senza la quale l’attività del medico si configurerebbe, in generale, come illecita.

Inizialmente, anche sotto questo aspetto si era riservato un trattamento differenziato al chirurgo estetico tenuto a dare informazioni estremamente precise sull’esito dell’intervento, proprio perché questo tipo di operazione era ritenuta un “vezzo”.
Oggi, anche questa distinzione è venuta meno.
Il chirurgo estetico, al pari di tutti gli altri medici, è infatti tenuto ad informare il paziente prospettandogli realisticamente le possibilità di raggiungimento di un determinato risultato estetico, non potendo certamente prevedere l’imprevedibile.

Risulta quindi importante che il paziente sia consapevole della natura dell’intervento a cui si sottopone, della sua portata e consistenza, degli eventuali rischi che ne possono derivare, e del risultato che verosimilmente si è in grado di ottenere, comprese le possibili ed eventuali conseguenze negative a cui si può andare incontro.
Tale informativa deve essere fornita in modo tale da mettere il paziente nelle condizioni di poter concretamente fare un paragone costi/benefici rispetto all’operazione richiesta, in modo tale che il conseguente consenso sia il più libero e consapevole possibile.

Per quanto riguarda poi la quantificazione del risarcimento del danno eventualmente spettante al paziente, è difficile applicarvi delle regole standard perché è necessario, di volta in volta, valutare le caratteristiche del singolo caso concreto, quali ad esempio l’età della persona, il sesso, la condizione socio−economica e lo stato psicofisico precedente all’operazione.
Si pensi ad esempio al caso ad un intervento di rinoplastica su una modella o un’attrice, con esiti cicatriziali non previsti e ripercussioni sulle chance lavorative.

Si ricorda, inoltre che ai fini della liquidazione del danno, il danno stesso e la responsabilità del chirurgo estetico, dovranno essere dimostrati in giudizio in modo concreto.

Per concludere, alla luce del mutamento del trattamento giuridico al quale il chirurgo estetico viene sottoposto (obbligazione di mezzi e non più di risultato), è consigliabile sentire il parere di più di un professionista del settore prima cambiare il proprio aspetto fisico consapevoli anche di eventuali effetti non esattamente corrispondenti a quelli desiderati.

 

Sei un chirurgo plastico estetico? Hai mai pensato di sottoporti a chirurgi estetica? Lasciaci un commento!

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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6 commenti su “LA RESPONSABILITA’ DEL CHIRURGO ESTETICO”

  1. Non avevo mai pensato alla differenza tra chirurgo plastico e chirurgo estetico!
    Fino ad ora ho sempre utilizzato tali termini come sinonimi! -.-‘
    Utilissimo!!

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  2. molto utile, grazie. Va considerato che spesso chi si sottopone a interventi di natura estetica sta vivendo un momento di disagio, di non accettazione. E su questo a volte i chirurghi estetici ci marciano parecchio, indebolendo l’autostima del paziente a proprio vantaggio lucrativo….
    Ho una domanda avvocato: può chiarire quale figura professionale è legittimata ad eseguire interventi di chirurgia plastica e estetica? mi è stato detto che un solo titolo di medico chirurgo, senza specializzazione, è sufficiente per abilitare il professionista a eseguire interventi quali rinoplastiche, addominoplastiche etc?

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    • La domanda è interessante e merita un approfondimento.
      Dopo la laurea infatti non è obbligatoria l’iscrizione ai corsi di specializzazione.
      Il titolo di specialista, certifica che è stata approfondita per vari anni una certa disciplina, ma qualunque laureato, anche privo di specializzazione, potrebbe eseguire interventi chirurgici, dal lifting al trapianto di cuore.
      A garanzia del paziente, solo nelle strutture sanitarie pubbliche la specializzazione è richiesta, mentre nel privato non è necessario.
      Nella chirurgia estetica purtroppo i medici spesso praticano senza titoli.
      A tal proposito l‘Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica promuove lo sviluppo di maggiori regole che tutelino sia il paziente che la categoria professionale.

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  3. Grazie per la pronta risposta Avvocato
    trovo assurdo che quindi un neolaureato, sebbene ottenuta la abilitazione a esercitare come medico generico, possa, senza magari aver mai assistito a un intervento a cuore aperto, praticarlo in uno studio privato ( fortunatamente non in una struttura pubblica, come ha precisato).
    Mi augur che l’Associazione che menziona Lei inserisca tra le regole una comprovata e titolata specializzazione come conditio per poter usare bisturi sui pazienti.
    Grazie ancora

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  4. A seguito di un leggero incidente domestico, risolto dal punto di vista strettamente medico, mi è rimasto sulla gamba un segno “visibile” dell’incidente (banalmente, sembra un livido non assorbito). Il mio medico curante a suo tempo mi consigliò di rivolgermi ad un chirurgo “estetico”, ma io non gli prestai attenzione riconducendo il suo consiglio alla chirurgia “plastica” e, di conseguenza, ai suoi costi…
    Avrei dovuto dare maggior credito al mio medico curante ed approfondire la cosa, magari sono ancora in tempo…

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  5. Finalmente, tra l’altro, dopo l’ultima sentenza della Corte di Cassazione ( 8 marzo 2016) ci sono nuove prospettive di tutela per il paziente, anche se non ha subito un danno direttamente.

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