Rispetto al pagamento dell’assegno nelle unioni civili, valgono le stesse regole del divorzio.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25495/2025, che chiarisce definitivamente come i criteri elaborati in materia di assegno divorzile trovino piena applicazione anche nello scioglimento delle unioni civili.
La decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che non esistono differenze sostanziali, sul piano dei principi, tra matrimonio e unione civile quando si tratta di valutare il diritto all’assegno dopo la cessazione del rapporto.
Secondo i giudici, i criteri già consolidati per il divorzio devono essere utilizzati anche per le unioni civili, in coerenza con la legge n. 76/2016, che ha introdotto questo istituto attribuendogli una tutela sostanzialmente equiparabile a quella matrimoniale.
Funzione assistenziale e funzione compensativa
Il cuore della pronuncia riguarda la natura dell’assegno.
La Cassazione ribadisce che l’assegno non ha una funzione meramente assistenziale, cioè limitata a garantire un sostegno economico al partner più debole, ma svolge anche una funzione compensativa.
Questo significa che il giudice deve valutare se, durante la relazione, uno dei due partner abbia sacrificato le proprie aspettative professionali o reddituali per contribuire alla vita comune o al successo dell’altro.
In presenza di tali presupposti, l’assegno può servire a riequilibrare le posizioni economiche create nel corso dell’unione.
I criteri di valutazione
Nel decidere se riconoscere l’assegno e in quale misura, il giudice è chiamato a considerare diversi elementi, tra cui la durata dell’unione civile, le condizioni economiche delle parti, il contributo dato da ciascun partner alla vita comune e le prospettive future di autosufficienza.
Non è quindi sufficiente dimostrare una disparità di reddito: occorre una valutazione complessiva della storia della coppia e delle scelte compiute durante il rapporto.
Un principio di grande impatto pratico
La pronuncia assume un rilievo concreto molto forte, perché chiarisce che chi scioglie un’unione civile non si trova in una posizione di minore tutela rispetto a chi divorzia.
Anche in questo contesto, l’assegno può essere riconosciuto non come automatismo, ma come strumento di giustizia sostanziale, volto a evitare che la fine del rapporto produca squilibri economici ingiustificati.
In conclusione
L’ordinanza n. 25495/2025, dunque, conferma un orientamento ormai chiaro: matrimonio e unione civile seguono gli stessi criteri quando si tratta di tutela economica post-separazione.
Una precisazione importante, che rafforza la certezza del diritto e offre indicazioni utili sia a chi si trova ad affrontare la fine di un’unione civile, sia a chi deve valutarne le conseguenze economiche.
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