SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: SERVE IL CONSENSO DELL’EX?

Molti genitori si chiedono quando serve il consenso dell’ex per le spese straordinarie dei figli.

La risposta, come vedremo, non è sempre netta: la legge tutela l’interesse del minore, ma distingue tra spese urgenti e necessarie e spese discrezionali, lasciando margini diversi di autonomia al genitore che paga.

Cosa sono le spese straordinarie

Per spese straordinarie si intendono tutte quelle spese non comprese nel mantenimento ordinario e che non si verificano con regolarità.

Si tratta, ad esempio, di interventi medici urgenti, apparecchi ortodontici, occhiali, spese scolastiche particolari, corsi o attività sportive non ordinarie.

La legge, attraverso l’art. 337-ter c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono contribuire alle necessità del figlio in proporzione alle rispettive capacità economiche, ma non sempre è necessario un consenso preventivo per ogni decisione.

Quando il consenso non è obbligatorio

Se la spesa è urgente o indispensabile per il benessere del minore, il genitore può procedere autonomamente, anticipando l’importo e chiedendo in un secondo momento il rimborso.

In questi casi, il genitore che non ha partecipato alla decisione non può rifiutarsi di contribuire, a meno che non dimostri che la spesa fosse del tutto superflua o sproporzionata rispetto alle esigenze del figlio.

Quando invece serve l’accordo

Per le spese non urgenti o più discrezionali, come vacanze studio, corsi opzionali, attività sportive o artistiche particolarmente costose, è necessario il preventivo accordo tra i genitori.

In assenza di consenso, il genitore che sostiene la spesa potrebbe non ottenere il rimborso e, se il caso finisse in tribunale, il giudice valuterebbe la proporzionalità e l’interesse del minore prima di decidere.

Un approccio pratico

Molti tribunali consigliano di stilare un piccolo “protocollo delle spese straordinarie” da allegare ai provvedimenti di separazione o affidamento: si indicano chiaramente quali voci richiedono il consenso e quali no.

Questo aiuta a ridurre conflitti e a tutelare i diritti di entrambi i genitori, senza compromettere il benessere dei figli.

In sintesi, quindi, il consenso dell’ex non serve sempre: la regola fondamentale resta l’interesse del minore.

Ogni decisione va presa con equilibrio, documentando la necessità della spesa e agendo in modo trasparente.

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L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
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