Quando si stipula un contratto, specialmente se ha un consistente peso economico, è sempre consigliabile munirsi di garanzie: infatti il nostro codice civile ne prevede diverse, quali la fideiussione, l’avallo e tante altre.
Tuttavia ultimamente si sta diffondendo una forma di garanzia che non deriva dal nostro ordinamento bensì da quello anglosassone. Si tratta dell’escrow agreement: escrow in inglese significa garanzia, impegno, deposito.
Questa forma di contratto è accessoria ad un contratto principale che può essere, per esempio, un contratto di compravendita.
Le parti che stipulano il contratto si rivolgono ad un terzo, il depositario, affinchè questi detenga uno o più beni a garanzia del beneficiario dell’accordo.
Il depositario si impegna a consegnare il bene (o la somma) oggetto del deposito al beneficiario dell’escrow agreement al verificarsi di una determinata condizione (che spesso è l’adempimento da parte del beneficiario stesso).
Per comprendere meglio questo istituto, è bene ragionare su un caso esemplificativo: si immagini che due soggetti, A e B, stipulino un contratto di compravendita in cui A acquisti un bene da B. Si ipotizzi che il bene debba ancora venire ad esistenza: può trattarsi, per esempio, di un macchinario industriale di cui esiste un progetto ma che non è ancora stato realizzato.
Il soggetto B, che si è contrattualmente impegnato a consegnare ad A il bene oggetto della compravendita, necessita di una forma di garanzia che gli assicuri che, al momento del completamento dell’opera, A gli paghi il lavoro realizzato. Per questo motivo A consegna la somma ad un terzo, il quale si impegna a sua volta a consegnarla a B non appena quest’ultimo avrà adempiuto al suo obbligo contrattuale.
In questo modo, peraltro, non soltanto si predispone una garanzia a favore del beneficiario B, il quale sa che certamente il suo lavoro verrà pagato, ma anche A ha un interesse di tipo economico, perché nella denegata ipotesi in cui B fosse inadempiente e non eseguisse l’opera accordata, A potrebbe recuperare facilmente la somma consegnata al depositario, cosa che sarebbe invece molto più difficile se la stessa somma fosse già stata anticipata a B (il quale potrebbe averla spesa o, comunque, potrebbe non restituirla).
Si capisce ora perché questa tipologia di garanzia sta avendo sempre più ampia diffusione: i benefici per entrambe le parti sono molteplici e si minimizza il rischio di inadempimento della controparte.
Naturalmente, l’escrow agreement deve essere espressamente previsto nel contratto principale e deve essere anche opportunamente disciplinato: pertanto, le parti devono indicare qual è l’oggetto del deposito, chi è il depositario e quali sono i suoi doveri, oltre che, naturalmente, le condizioni alle quali quest’ultimo deve adempiere nei confronti del beneficiario, o nei confronti del depositante restituendo l’oggetto della garanzia.
La posizione del terzo è una posizione estremamente delicata, perché quest’ultimo si trova a dover valutare se effettivamente ci sia stato adempimento o meno e deve individuare il soggetto cui consegnare il bene o la somma. È per questo motivo che, di solito, il terzo depositario è una banca o una fiduciaria, proprio per la solidità e per l’affidamento che caratterizzano questi istituti.
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Qual’è la percentuiale che la banca o la fiduciaria richiede in cambio sul valore del bene o della somma? E chi paga questa percentuale? Entrambi A e B
Grazie
Gentile Massimo Adriano,
la somma che dovrà essere corrisposta in favore del depositario delle somme (cosiddetto “escrow agent”) non ha un valore fisso ma viene concordata dalle parti al momento della stipulazione del contratto. Il compenso infatti dipende sia dall’importo che viene affidato al terzo, sia alla durata del deposito; in ogni caso, solitamente si tratta di un importo che si aggira attorno ad una percentuale piuttosto bassa, quale può essere il 5 o 6 per mille.
Non esiti a contattarmi per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente