Quando due o più persone si riuniscono per esercitare in comune un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili, danno vita ad una società.
Può accadere che uno dei soci, a seguito della costituzione della società, decida di sottrarsi al vincolo societario e la legge a tal proposito riconosce ad ogni socio il diritto di recesso.
Con l’esercizio del diritto di recesso il socio manifesta la propria volontà di uscire dalla società ma, a causa della serietà del vincolo stesso, questo diritto non può essere esercitato arbitrariamente ma soltanto nell’ambito dei limiti previsti dalla legge.
A tal proposito, occorre distinguere le regole previste per le società di persone da quelle previste per le società di capitali.
Per quanto riguarda le società di persone, il diritto di recesso dovrà essere comunicato a tutti gli altri soci e può essere esercitato in tre casi:
Quando la durata della società è indeterminata o commisurata alla vita di uno dei soci;
Nei casi previsti dal contratto sociale;
Quando sussiste una giusta causa.
Quanto alle società di capitali, la disciplina è più complessa.
Poiché in esse la modificazione dello statuto sociale può avvenire per decisione della sola maggioranza, si è resa necessaria la tutela dell’interesse degli azionisti di minoranza a non subire mutamenti dello statuto che possano essere stati considerati essenziali per la loro partecipazione alla società.
Pertanto, gli azionisti contrari a determinate modificazioni, possono esercitare il diritto di recedere dalla società, sciogliendo il rapporto che li lega ad essa.
Le ipotesi previste dalla legge si distinguono in due categorie: quelle che non possono essere eliminate dalle previsioni statutarie e quelle che invece possono essere derogate.
Al primo gruppo appartengono:
L’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
Le modificazioni dello statuto concernenti il voto o la partecipazione;
Il trasferimento della sede sociale all’estero;
La modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell’attività della società;
La revoca dello stato di liquidazione.
Al secondo gruppo, invece, appartengono le seguenti ipotesi:
La proroga del termine;
L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni statutarie.
Il diritto di recesso deve essere esercitato nei termini previsti dal legislatore: in particolare, il preavviso deve essere inviato entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese o entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, diverso dalla delibera, che fa sorgere il diritto di recesso.
Naturalmente, i soci che esercitano il diritto di recesso hanno il diritto di ottenere la liquidazione della propria quota, il cui ammontare viene determinato dagli amministratori tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e del valore di mercato delle azioni.
Nel caso di contestazione, il valore sarà determinato entro 90 giorni da un esperto nominato dal tribunale.
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