Cosa si può fare quando ci accorgiamo che un inquilino ha danneggiato la casa che gli abbiamo affittato?
..e se, invece, ci accorgiamo che manca qualcosa?
Si tratta di situazioni che purtroppo si verificano con una certa frequenza. Recentemente, un cliente dello studio si è rivolto a noi proprio per capire come comportarsi di fronte ad un inquilino che, oltre a non pagare le mensilità pattuite, ha danneggiato parti fondamentali della casa quali pareti, pavimenti ecc.
La legge sul tema è molto chiara: un inquilino ha il dovere di restituire la cosa locata nelle medesime condizioni nelle quali gli è stata consegnata, salvo ovviamente il normale deperimento dovuto al trascorrere del tempo e all’usura.
Al momento della stesura del contratto che dà avvio alla locazione, sarebbe opportuno descrivere accuratamente l’immobile, in modo tale da mettere nero su bianco quali sono le sue condizioni e gli eventuali difetti già presenti. In mancanza di una descrizione, comunque, si presume che l’immobile fosse in buone condizioni e senza difetti rilevanti.
Una volta che il contratto é stato sottoscritto, scatta a carico dell’inquilino il dovere di conservazione della cosa, per cui è tenuto a non danneggiare e/o distruggere parti della stessa.
Nel caso di specie, il nostro cliente lamentava in primis il fatto che il conduttore fosse in ritardo con il pagamento dei canoni mensili: a tal proposito, esiste una procedura ad hoc proprio per sfrattare il condomino moroso, della quale vi parleremo più nel dettaglio nei prossimi articoli.
Per ora, ci limitiamo a dirvi che è possibile ricorrere all’intervento dell’autorità giudiziaria per ottenere la liberazione dell’immobile, in tempi anche piuttosto brevi.
Per quanto riguarda la casa danneggiata, abbiamo visto che l’inquilino è pienamente responsabile, a meno che non riesca a dimostrare che i danni siano stati provocati da caso fortuito o comunque che non dipendano da una sua responsabilità.
Pertanto, è possibile procedere con un’azione legale volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, il cui ammontare comprenderà sia le spese che sarà necessario sostenere per le riparazioni, sia il cosiddetto lucro cessante, ovvero i mancati guadagni dovuti all’impossibilità di locare nuovamente l’immobile nell’attesa che terminino i lavori di riparazione.
Naturalmente e come sempre la causa avrà dei costi, che dovranno essere anticipati.
Si tratterà di anticipare le spese relative all’assistenza legale e i vari contributi che vanno versati allo Stato. Pertanto, si rende necessaria una valutazione preventiva circa la probabilità di riuscire ad ottenere il risarcimento richiesto, specialmente se i soggetti nei cui confronti si agisce sono per esempio disoccupati o comunque dispongono di un patrimonio particolarmente esiguo.
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