Ormai più di 12 milioni di italiani utilizzano gli online shop per fare acquisti: una tendenza importata dagli Stati Uniti che si sposa alla perfezione con uno stile di vita frenetico, in cui a farla da padrone sono riunioni, palestra, studio, figli e hobbies, e che ben si concilia con la necessità, tipica dei giorni nostri, di avere quel che si desidera a portata di mano, anzi, di click.
E in effetti non c’è niente di meglio di poter fare shopping comodamente seduti sul divano di casa, tra un impegno e l’altro e senza dover affrontare le file nei camerini e il caos dei grandi centri commerciali.
Tuttavia possono verificarsi degli inconvenienti, di cui vi abbiamo già parlato nel nostro articolo dedicato alle modalità per presentare reclamo alle società di spedizioni. Potrebbe accadere che il prodotto arrivi danneggiato, che non corrisponda a quello che è stato effettivamente scelto dal sito o, addirittura, che si incappi in una truffa e non si riesca a recuperare il denaro.
Oggi vogliamo approfondire l’ipotesi in cui la merce non venga mai recapitata all’acquirente.
In questa circostanza ci sono due profili da prendere in considerazione: uno attiene all’obbligo del venditore nei confronti dell’acquirente e l’altro riguarda le responsabilità di consegna del vettore.
La legge prevede che, in assenza di accordi specifici, l’ordine debba essere evaso e il prodotto consegnato al destinatario entro 30 giorni dall’acquisto.
Trascorsi 30 giorni senza aver ricevuto nulla, l’acquirente deve innanzitutto munirsi del codice della spedizione e controllare il tracking, ossia il percorso effettuato dalla merce, per capire cosa sia andato storto e dove effettivamente si trovi il suo pacco.
Già in questa sede sarà possibile capire a chi rivolgersi per sollecitare la consegna: al venditore, se la spedizione non risulta mai effettuata, o al vettore, se il pacco risulta in giacenza.
A questo punto sarà necessario inviare una formale messa in mora, tramite pec o posta raccomandata, con cui si sollecita la consegna e si fissa un termine entro il quale si vuole ricevere la merce: in mancanza di questa indicazione, il contratto non sarà disdetto e non si potrà chiedere un risarcimento.
Se risulta che la spedizione non è mai stata effettuata bisogna rivolgersi al mittente e a tal proposito la legge parla chiaro: il venditore è tenuto a rimborsare l’acquirente che abbia pagato la merce senza però riceverla.
Per quanto riguarda invece la responsabilità del vettore, bisogna verificare cosa è previsto dallo specifico contratto di trasporto. Quel che è certo è che, in ogni caso, il vettore ha una responsabilità nei confronti del destinatario che deriva da quanto previsto dall’articolo 1693 del codice civile, che afferma che “il vettore è responsabile della perdita delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario”.
Purtroppo però, l’entità del risarcimento è sempre piuttosto bassa. Infatti di solito è prevista una compensazione in base al peso del pacco spedito, per un importo pari ad un euro per ogni chilo: decisamente poco.
Il consiglio è sempre quello di utilizzare metodi di pagamento sicuri, come PayPal, e di acquistare soltanto da siti attendibili e non, possibilmente, da privati, se non siano precisamente identificabili.
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Gentile Dott.ssa Citrini, un quesito relativo alla vendita e commercializzazione di prodotti online, e lenti a contatto nella fattispecie, il consumatore ha diritto di sapere se l’articolo scelto non sia disponibile presso il rivenditore? Il venditore ha il dovere di segnalare questa informazione almeno nel carrello?
Inoltre un dito che cita testualmente: Questo sito Internet è concepito con la più grande attenzione possibile, ma un errore è sempre possibile. Il titolare del sito http://www.Xyz.it non è perciò responsabile delle conseguenze relative alle attività del sito…. Che vuol dire che non è responsabile delle conseguenze relative alle attività del sito? Ma é una cosa legale? Come difendersi?
Gentile M. Tidona,
una precisazione come quella da Lei riportata non ha, di fatto, alcuna valenza.
Le regole che disciplinano le responsabilità e che regolano i rapporti giuridici, di qualsiasi natura essi siano, sono previste dalla legge e non è possibile prevedere deroghe alla stessa (soprattutto ove queste siano a proprio favore e contrastino con la previsione normativa).
In ogni caso, può verificare la proprietà del sito di cui mi ha riportato il link all’indirizzo http://www.register.it in modo tale da rivolgersi direttamente al proprietario per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti,
Avv. Laura Citroni