LA COMUNIONE LEGALE SPIEGATA PUNTO PER PUNTO

La comunione legale è il regime patrimoniale che opera in automatico in Italia a seguito del matrimonio: altrimenti, i coniugi devono specificare di voler adottare il regime della separazione dei beni

Capita frequentemente al nostro Studio di doversi occupare di questioni che abbiano ad oggetto il diritto di famiglia nelle sue diverse declinazioni: dalle separazioni ai divorzi, dall’affidamento dei figli al regime patrimoniale dei coniugi e tante altre.

Proprio per questo motivo, lo scorso 29 giugno abbiamo partecipato ad un convegno, tenutosi presso l’Ordine degli Avvocati di Barcellona, il cui tema centrale era la comparazione tra il diritto italiano e il diritto catalano in materia di famiglia.

In quella sede, si è parlato di patti di convivenza e patti matrimoniali, di assegno divorzile, di sottrazione internazionale di minori e del concetto di casa familiare.

Con questo primo articolo dedicato alle tematiche affrontate durante l’incontro catalano, vogliamo parlarvi della comunione legale e del suo scioglimento, con riferimento alla legislazione italiana in materia.

Il regime patrimoniale per le coppie sposate (o per gli uniti civilmente e per i conviventi che stipulino contratti di convivenza, ai sensi della legge 76/2016) può essere di due tipi:

  1. separazione dei beni: è certamente la soluzione più semplice. In questa ipotesi ogni coniuge è proprietario esclusivo di ciò che acquista; nel caso invece di beni acquistati insieme, si applicano le regole della comunione ordinaria (quindi i coniugi possono essere titolari di un bene anche per quote diverse);
  2. comunione dei beni: in Italia, la comunione è il regime patrimoniale legale della famiglia e si caratterizza per la contitolarità in capo ai coniugi dei beni che vengono acquistati dopo il matrimonio.

Il regime della comunione legale è certamente il più complesso. Bisogna premettere che si tratta di una comunione di acquisti, ossia di beni di cui i coniugi (o le persone civilmente unite) acquisiscono la titolarità dopo la costituzione del vincolo, e sono esclusi, dunque, i beni già in proprietà di ciascuno in un momento anteriore. È un regime che è destinato a disciplinare solo gli acquisti futuri.

Inoltre, come accennato poco sopra, ciò che differenzia la comunione legale dalla comunione ordinaria è che mentre quest’ultima è una comunione per quote, la comunione legale attribuisce la piena proprietà del bene ad entrambe le parti. Questo perciò implica che non si può disporre della quota individuale, perché il bene è nella proprietà completa di entrambi i coniugi.

Ma quali sono i beni che ricadono nel regime della comunione legale? Tutto ciò che si acquista o che matura dopo la costituzione del vincolo diventa automaticamente di proprietà di entrambi? In realtà non è proprio così.

Procediamo per gradi.

Innanzitutto, sicuramente gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio, sono acquisiti alla comunione in modo automatico, indipendentemente dal fatto che alla stipula abbia partecipato un solo coniuge o che il denaro provenga solo da uno dei due.

Tale regola, tuttavia, non vale nel caso di acquisti che rientrino nella categoria dei risparmi. Infatti, le parti sono libere di disporre dei propri redditi, salvo comunque l’obbligo di contribuire in modo adeguato ai bisogni della famiglia e dei figli. I risparmi però, è bene precisarlo, entrano a far parte della comunione al momento in cui la stessa si scioglie. Lo scopo è quello di bilanciare due esigenze contrapposte: da una parte, garantire a ciascun componente della famiglia la propria libertà negoziale, dall’altra realizzare il principio solidaristico proprio del regime patrimoniale della comunione.

Dalla comunione legale sono esclusi anche i beni personali.

Rientrano tra i beni personali i beni di cui i coniugi erano proprietari prima dell’instaurazione del vincolo. Allo stesso modo, sono escluse dalla comunione le donazioni (si pensi al denaro donato dai genitori di un coniuge al figlio affinché acquisti qualcosa di predeterminato, come una casa o un’automobile), a meno che non sia specificato che beneficiari della donazione sono entrambi i coniugi.

Sono altresì esclusi i beni di uso strettamente personale, come per esempio quei beni legati ad hobby o ad interessi della singola persona (per esempio uno strumento musicale, ma anche un bene immobile: si pensi ad un piccolo magazzino acquistato da colui che si dedica per passione al giardinaggio). Rientrano in questa categoria anche i beni necessari per l’esercizio della professione.

Il regime patrimoniale della comunione legale si scioglie nei casi indicati dall’art. 191 del codice civile che, tra gli altri, annovera la morte di un coniuge, l’assenza, l’annullamento del matrimonio, il divorzio, la separazione personale.

Si noti bene: quando si scioglie la comunione legale, gli acquisti che verranno effettuati a seguito dello scioglimento saranno svincolati dalla stessa e, pertanto, ciascun coniuge sarà unico titolare del bene acquistato. Ma questa regola vige solo pro futuro, perché i beni che costituivano oggetto di comunione legale continuano ad essere comuni.

 

 

Ti è piaciuto questo articolo? Credi sia utile? Lasciaci un commento!

Potrebbe interessarti anche:

Il matrimonio putativo: conseguenze patrimoniali

Lo scioglimento dell’unione civile

Assegno di divorzio: nuovi parametri

Adozione: come fare per adottare

 

The following two tabs change content below.
L’Avv. Citroni assiste da sempre società e gruppi societari fornendo assistenza anche nel “day to day business”. Interessata al diritto di famiglia e dei minori, nel 2014 ha pubblicato l'e-book "Questioni di Famiglia". Attualmente, oltre a pubblicare articoli sul Blog dello Studio, collabora in modo attivo con vari siti web dedicati, rivolgendo attenzione sia alle famiglie, che ai consumatori.
Condividi su:

Lascia un commento