Il decreto 87/2018, cosiddetto “Decreto Dignità”, è entrato in vigore nel luglio scorso e ha apportato una serie di modifiche alla materia del diritto del lavoro, in particolare alla disciplina dei rinnovi e delle proroghe dei contratti a tempo determinato.
Ciò che il decreto prevede è sicuramente una disciplina pensata a favore del lavoratore: ora infatti non è più possibile per il datore di lavoro scegliere di procedere con infiniti rinnovi dei contratti a tempo determinato.
È necessario infatti che il lavoratore ottenga una propria stabilità su cui poter fare affidamento, anche in vista della necessità di programmare il proprio futuro, di impegnarsi economicamente con istituti di credito fornendo garanzie e via discorrendo.
Pertanto, quello che si prevede con il Decreto Dignità è che i rinnovi non possano essere più di quattro e per un arco temporale compreso nei 12 mesi. Oltre questo limite di tempo, il datore di lavoro potrà comunque rinnovare il contratto apponendovi un termine ma solo apponendo una causale che giustifichi la necessità di ricorrere ad un contratto a termine.
Le causali sono elencate dal n. 1 dell’articolo 19 del decreto, tra esse troviamo:
– la necessità per l’azienda di svolgere un’attività lavorativa non ordinaria;
– incrementi temporanei e non programmabili dell’attività;
– esigenza di sostituire altri lavoratori.
Nell’ipotesi in cui il contratto venga rinnovato per un numero di volte superiore al consentito o in assenza di una causale prevista dalla legge, il lavoratore può rivolgersi al giudice per ottenere la tutela dei propri interessi e, nello specifico, quello che otterrà sarà una conversione del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato con effetto retroattivo, cioè a partire dalla data della stipula del contratto.
Nel caso di più contratti (rinnovi), la data di riferimento per l’inizio del contratto a tempo indeterminato è la data di stipula dell’ultimo contratto.
Laddove la sentenza venga pronunciata dopo che sia scaduto il termine di durata del contratto, il giudice dispone il reinserimento del lavoratore in servizio, ordinando al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni arretrate e, altresì, di un’indennità che ristori interamente il pregiudizio arrecato al lavoratore.
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